Competenze informatiche e tecniche da esercitare nell’ambito di progetti di traduzione di dimensioni e complessità generalmente elevate. Sono questi gli aspetti principali del mestiere della localizzazione informatica. Alessandra Muzzi, traduttrice e localizzatrice freelance dal 1993, docente presso Università pubbliche e private con alle spalle anche un’esperienza di programmatrice, per saperne di più di questo particolare settore della traduzione. In sei domande, a partire dalla più immediata: 1) Cosa si intende per localizzazione, e cosa si localizza? Nella localizzazione si traduce tutto quanto è traducibile in un prodotto software (o in un sito Web): interfaccia, guida in linea, documentazione, materiale di marketing. Vi possono essere anche dati non linguistici da adattare al diverso contesto in cui il software verrà utilizzato: valute, formati di data, codifica del testo, ma anche immagini o esempi utilizzati nel prodotto o per la sua commercializzazione. 2) C’è una differenza tra localizzazione e traduzione? Lasciando da parte le definizioni teoriche, in pratica la localizzazione è un settore della traduzione particolarmente specialistico, dove in aggiunta alle competenze linguistiche sono richieste buone competenze tecnico-informatiche. 3) Quali sono le fasi di un lavoro di localizzazione? A monte di tutto deve esserci l’internazionalizzazione del prodotto, ossia la sua progettazione in modo da renderlo adatto a essere localizzato. A partire da un prodotto correttamente internazionalizzato si può avviare un progetto di localizzazione, che prevede le fasi seguenti: - Preventivo - Pianificazione - Selezione delle risorse - Analisi e preparazione del materiale - Scelta degli strumenti da utilizzare - Traduzione (con eventuali richieste di chiarimenti al cliente) - Revisione (con eventuale feedback al traduttore) - Controllo linguistico e funzionale del prodotto localizzato 4) Quali competenze necessita un lavoro di localizzazione? Oltre alle competenze linguistiche richieste per qualsiasi lavoro di traduzione, sono necessarie competenze tecniche per: - Comprendere il significato di quanto si sta traducendo e poter quindi fornire una traduzione adeguata - Utilizzare gli strumenti software richiesti per il progetto 5) Quali sono, se ci sono, difficoltà nel gestire le richieste del cliente? Vi saranno senz’altro difficoltà se l’internazionalizzazione del prodotto non è perfetta. Nel caso peggiore la localizzazione potrebbe rivelarsi impossibile. Vi sono poi le difficoltà connesse alle dimensioni dei progetti di localizzazione e alla relativa organizzazione. Nei progetti più grossi e complessi, il localizzatore freelance che collabora con una società di localizzazione è solo un ingranaggio di un vasto meccanismo. Si occupa di una parte del prodotto, mentre altri suoi colleghi, che non conosce e con i quali non può avere contatti diretti, si occupano delle altre parti. Alla fine il prodotto localizzato dovrà risultare omogeneo. Questo comporta la necessità di seguire strettamente rigide regole stilistiche e attenersi inderogabilmente al glossario o ai glossari del progetto. Se si hanno dei dubbi che sarebbe necessario chiarire con il cliente, si devono seguire rigide procedure per inviare delle query, che verranno esaminate da chi è preposto al compito, che non coincide con chi ha scritto il testo originale in quanto vi sono diversi ruoli e vari livelli di intermediazione. 6) La figura del traduttore è, come sappiamo, una figura poco (ri)conosciuta. Quella del localizzatore? Certamente è ancora meno conosciuta di quella del traduttore. Solo gli “addetti ai lavori” sanno che cos’è un localizzatore. Nei grossi progetti di localizzazione sopra descritti, poi, c’è il rischio di percepire la situazione lavorativa come alienante, in quanto le competenze professionali richieste non sempre coincidono con quelle che il localizzatore vorrebbe poter mettere in campo. Può essere invece molto gratificante collaborare direttamente con piccole società di sviluppo software, dove c’è un contatto immediato con la controparte, si possono chiarire dubbi, dare suggerimenti e avere una visione più completa e unificata del processo di localizzazione.
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GLI ADEMPIMENTI FISCALI DEL TRADUTTORE
La prima domanda che viene in mente ad un traduttore agli esordi o aspirante tale e’ “ Dovro’ aprire la partita I.V.A.?” Molti, se non tutti, sapranno che I.V.A. significa Imposta sul Valore Aggiunto e che la partita IVA è un numero identificativo che viene attribuito dall’Agenzia delle Entrate a coloro che comunicano l’inizio di un’attività economica, sia imprenditoriale che professionale. Fin qui tutto bene, ma come si apre e quali sono le procedure da seguire? E’ sufficiente presentare una comunicazione di inizio attività entro trenta giorni dalla data di inizio, tramite il modello AA7/9 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/9 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) all’Agenzia delle Entrate. Entrambi i modelli (nel mio caso l’AA9/9) devono essere accuratamente compilati con:
Ma quali sono le operazioni soggette a IVA? Quando va applicata? Le operazioni rilevanti ai fini IVA devono contemporaneamente soddisfare tre requisiti: a) oggettività: ci deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi; b) soggettività: il soggetto che effettua la prestazione è titolare di un’attività d’impresa o professionale; c) territorialità: le operazioni avvengono nel territorio dello Stato. Nel caso del traduttore-tipo italiano, ad esempio, questi requisiti sono tutti soddisfatti: un lavoro di traduzione è una prestazione di servizi (oggettività), oltre che un attività professionale (soggettività) che verrà svolta in Italia (territorialità). Fin qui niente di difficile, ma poi viene da chiedersi :”è davvero il momento di aprirla o magari posso continuare a lavorare con la ritenuta d’acconto come sto facendo? Si scopre così che l’apertura di partita IVA è obbligatoria per: “tutti i soggetti che esercitano in via abituale, benché non esclusiva, un’attività d’impresa o professionale con caratteristiche di autonomia che non si configura nel caso di rapporti in qualche modo riconducibili al lavoro subordinato o allo stesso assimilato.” E ancora, che l’obbligo di apertura della partita IVA decade automaticamente nel caso in cui il soggetto interessato percepisca compensi annui inferiori a € 5.000,00. Fino a questo tetto di guadagno infatti i compensi si considerano riferiti ad attività “occasionali”. Se poi il limite viene superato bisognerà valutare caso per caso se si tratta realmente di esercizio abituale di attività. In questo caso meglio ricorrere al proprio commercialista, a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o all’Agenzia delle Entrate. In caso affermativo meglio non perdere tempo: ritenuta d’acconto… addio! A questo punto andrebbe chiesto al commercialista se la partita IVA può offrirvi anche qualche vantaggio nella vostra situazione specifica. Per esempio, se esiste la possibilità di dedurre alcune spese. Un consulente fiscale potrebbe dirvi che, ad esempio,è possibile dedurre analiticamente dai compensi percepiti i costi correlati all’attività:
I traduttori, come tutti i lavoratori autonomi, possono usufruire del regime fiscale agevolato successivamente specificato. La Partita IVA agevolata come da legge n. 388 del 23/12/2000 - A chi si applica da Legge n. 388 del 23/12/2000, articolo 13 Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo in vigore dal 01/01/2001 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni (appunto euro 31.987,41) o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. 3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria: a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c); b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta. 4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. 5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile. 6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. 7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. 8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. I Limiti di guadagno Il limite massimo di guadagno annuo è: EURO 30.987,41 costituito del solo imponibile (al netto del 4% INPS). Il limite di euro 30.987,41 a cui far riferimento in relazione al limite dei compensi è riferito ai soli compensi al netto dei contribuiti previdenziali e dell'IVA. Solo per l'applicazione dell'IVA si prende il compenso comprensivo della parte previdenziale. Ai fini delle imposte dirette invece il compenso è al netto di detti contribuiti.) DOMANDA: dove c'è un riscontro nel testo sulla normativa della p.iva agevolata sul fatto che la somma di euro 30.987,41 non è comprensiva del 4% (inps)? RISPOSTA: art. 54 Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 Determinazione del reddito di lavoro autonomo. (NDR: ex art. 50.) determinazione del reddito di lavoro autonomo. 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Le Tasse Uno dei vantaggi del regime fiscale agevolato è proprio quello di non essere tenuto al versamento di acconti. Per il primo anno d'attività non sono dovuti acconti. Per gli anni successivi al primo: - Non sono dovuti versamenti periodici iva, infatti viene pagata l'iva in un'unica soluzione il 16 marzo. - Non sono dovuti acconti per quanto riguarda l'imposta sostitutiva irpef. - Ma sono dovuti gli acconti per quanto riguarda le altre imposte, quindi IRAP, IRPEF e se dovuti contributi INPS (Circ. 18/06/2001 n. 59, 2.2). Gli acconti da versare per il 2005 vengono calcolati in sede di calcolo dell'imposta 2004, ossia in dichiarazione dei redditi unico2005. Per accedere al servizio telematico bisogna collegarsi al loro sito http://www.agenziaentrate.it Utilità varie Oltre al sito http://www.agenziaentrate.it http://www.inps.it Software per usufruire dell'assistenza: Ambiente Windows V9TFI163.exe (1.779 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=V9TFI163&est=exe L'esecuzione dell'applicazione è subordinata all'installazione dell'ambiente di run-time (Virtual Machine) JAVA versione 1.1.8 (5.348 KB). https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=jre-1_1_8_009-win-i&est=exe RFA2004_402.exe (1.475 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=exe RFA2004_402.r00 (1.424 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r00 RFA2004_402.r01 (1.424 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r01 RFA2004_402.r02 (1.424 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r02 RFA2004_402.r03 (323 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r03 Regimi fiscali agevolati 2004 Versione 4.0.2 del 12 Agosto 2004 Il software scaricabile da questa pagina consente ai contribuenti che si sono avvalsi di una delle disposizioni agevolative di cui all'art. 13 ovvero all'art. 14 della L. 388/2000 e che hanno preventivamente richiesto l'assistenza degli Uffici finanziari, di procedere all'acquisizione analitica dei dati contenuti nei documenti contabili ed alla loro successiva trasmissione telematica. La versione attuale del software presenta l'aggiornamento del TUIR e aggiunge in apposita voce dell'Aiuto il DPR 633/1972 sull'IVA e gli ultimi provvedimenti dell'agenzia delle Entrate relativi ai limiti per i marginali. ATTENZIONE: è stata approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia (G. U. n. 301 del 30/12/03) la nuova tabella di classificazione delle attività economiche - ATECOFIN 2004 - che a partire dal 1 gennaio 2004 dovrà essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate. Tale tabella è consultabile al seguente indirizzo: http://www.agenziaentrate.it/documentazione/atecofin/index.htm La versione 4.0.2 del 12/08/2004 del software fornisce la nuova funzionalità di sblocco dei trimestri inviati. Tale funzione consente la modifica dei dati contabili delle rilevazioni per le quali sono già stati effettuati gli invii dei dati aggregati trimestrali. Nel caso l'assistito abbia utilizzato il software nel precedente esercizio alla prima attivazione del software dovrà utilizzare la funzione di Contribuente/Apri allo scopo di riportare i dati relativi all'anagrafica assistito e all'elenco dei clienti e fornitori del precedente esercizio; nel caso utilizzi la funzione Contribuente/Nuovo i dati del precedente esercizio non verranno riportati e l'assistito dovrà inserirli nuovamente. Il contribuente dovrà prestare estrema attenzione ad indicare correttamente il proprio Codice Fiscale. Inoltre gli assistiti sono invitati a consultare la funzione di Aiuto presente nel software per effettuare correttamente le rilevazioni; la funzione di Aiuto presenta una voce per ogni tipologia di pannello da compilare. ATTENZIONE: per una corretta installazione dell'applicazione, è necessario installare preventivamente il software di invio, disponibile in questa stessa sezione (applicazione File Internet versione 1.2.4 del 2 novembre 2001 o superiore). I file predisposti dall'applicazione nella cartella C:/Uniconline/arc, prima di essere inviati devono essere "preparati" con il software "File Internet". Il file da inviare, una volta "preparato", si trova nella cartella C:/Uniconline/invio/unico ed ha estensione ".ccf". Istruzioni per l'installazione: Ambiente Windows: L'esecuzione dell'applicazione è subordinata all'installazione dell'ambiente di run-time (Virtual Machine) JAVA versione 1.1.8 (5.348 kB). La copia dell'applicazione viene effettuata mediante la funzione di download del browser. Per installare l'applicazione Regimi fiscali agevolati occorrerà procedere come segue: Cliccare sul collegamento relativo alla prima parte dell'applicazione; si produrrà l'apertura della finestra "Download del file" nella quale è necessario selezionare l'opzione "Salva l'applicazione su disco". Occorre salvare il file su una cartella a scelta (si ricorda che tutte le parti di cui si compone l'applicazione devono essere scaricate sulla stessa cartella); ripetere le operazioni sopra descritte per tutte le parti di cui si compone l'applicazione; completata la fase di download di tutte le parti, nella cartella di destinazione sarà presente tra gli altri file quello con estensione .exe, su cui dovrà essere effettuato "doppio click" per effettuare l'installazione dell'applicazione. N.B. Se l'applicazione File Internet non è stata preventivamente installata, il sistema fornirà in questa fase un messaggio di errore. Al termine di tale fase viene creata all'interno dell'icona di gruppo "Regimi fiscali agevolati", l'icona dell'applicazione "RFA". L'idea è che ogni mercato locale si sta trasferendo su Internet dove diventa anche un mercato mondiale. Cio’ significa che oramai il luogo dove si compete è il Web. E ancora di più per i centri di traduzione, per ovvi motivi legati all'ultima barriera di Internet, che non è più geografica bensì linguistica. Perciò l'idea di marketing non puo’ prescindere da una presenza robusta sul Web, che ne è proprio il perno, il punto di riferimento al quale ogni azione marketing, promozionale o di comunicazione rimanda. E' un concetto che ruota attorno ai 4 pezzi fondamentali del puzzle internet, che sono :
Poi alla fine del circuito si ricomincia: la REPUTAZIONE rimanda all'IDENTITÀ e così via... Per cui, in questo contesto, la costruzione di un sito Web, anzi di una presenza Web (il sito è soltanto UN elemento della presenza) non è che la condizione sine qua non per tutto il resto. . Va specificato che in un primo momento gli obiettivi sono prima di tutto non economici come ad esempio rafforzare la propria reputazione, comunicare sempre e dappertutto sui valori dell'azienda, cercare di stabilire contatti con clienti potenziali per poi invitarli/incitarli all’azione. Tutto l'Internet gira attorno a questi principi, così come gira attorno alla partecipazione e alle raccomandazioni: è esattemente il principio cardine delle reti sociali (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, per citare le più importanti che ci possono interessare), e piano piano si stanno affermando anche internamente a queste immense reti sociali delle reti "professionali", con una specializzazione, una "verticalizzazione" degli centri d'interessi, compreso per i traduttori. Per cui credere che il primo modo "tradizionale" di ottenere lavori sia il passaparola e che questo tipo di relazione cliente-LSP-traduttori non possa essere replicato su Internet è ignorare totalmente la natura profonda del Web, dove i maggiori protagonisti - da Google a Facebook via Microsoft, Apple, ecc. - stanno proprio implementando delle soluzioni "user-friendly" per aumentare passaparola e raccomandazioni, un principio che per altro sta all'origine del fenomenale successo di Google, e cioè il PageRank... Non si può raccomandare chi non ha una reputazione... e di conseguenza chi non ha una visibilità, una presenza, un'idendità. Forti. Su Internet. Estratto da un articolo di Jean Marie Le Ray OLTRE IL SITO WEB Vendere il proprio servizio rappresenta una delle maggiori difficoltà dei traduttori freelance. Saper dare una giusta immagine di sé e del proprio lavoro serve soprattutto a far sì che il committente riconosca la qualità professionale accettando le tariffe proposte e mantenga il rapporto di fiducia nel futuro, proponendo ulteriori progetti di traduzione. A detta della maggior parte dei traduttori professionisti, il passo più difficile è la creazione di una rete di clientela iniziale, e in questo ambito una corretta redazione del curriculum ha un ruolo chiave (a questo proposito suggerisco i preziosi consigli di Flavia Cerrone su come si scrive un curriculum). È sconsigliabile il cosiddetto “invio a pioggia” di curriculum a tutti i contatti possibili e immaginabili; cerchiamo di individuare un target che risponda alle nostre prerogative (settore di specializzazione, combinazione linguistica, livello di qualità, ecc.). È utile anche inserire il curriculum sul proprio sito web tenendolo costantemente aggiornato. Internet ha portato una grande innovazione, moltiplicando le possibilità di proporsi e pubblicizzarsi, grazie alle numerose community e mailing list del settore. Proz, TranslatorsCafe e Biblit sono le community più frequentate, poiché mettono in contatto i protagonisti del mercato della traduzione dando ai committenti la possibilità di pubblicare inserzioni e selezionare i traduttori; offono inoltre una sezione che consente ai membri di consultarsi sulle scelte terminologiche. Il forum accoglie invece le discussioni più varie su temi legati alla professione e non, dando la possibilità di scambiarsi informazioni utili e consigli. Tra le mailing list ricordiamo Langit, salotto di conversazione di traduttori pronti a offrire aiuti terminologici e suggerimenti su problemi pratici e teorici della professione. È quindi fondamentale puntare soprattutto sulla qualità, che fa sempre rima con professionalità: l’aggiornamento costante e la specializzazione sono investimenti che non possono assolutamente mancare. Svolgere un lavoro più che eccellente è il modo migliore per allargare la propria rete attraverso il passaparola: lo dicono anche gli esperti del marketing, che negli ultimi anni sembrano prediligere la tecnica del buzz marketing (o viral marketing). Il sistema è apparentemente molto semplice: si individuano alcuni consumatori particolarmente soddisfatti del marchio e si affida loro il ruolo di “promotori” del marchio stesso. Come? Stimolando discussioni, curiosità, incitando a parlarne in giro con gli amici e i parenti (nel nostro caso con i colleghi), che saranno incuriositi dal prodotto/servizio e lo acquisteranno, diventandone magari promotori inconsapevoli a loro volta. Semplificare la comunicazione rappresenta quindi la priorità assoluta: il passaparola favorisce la diffusione di un rapporto di fiducia tra il traduttore e il committente, che sarà sicuro di avere a che fare con un professionista serio di cui altre persone si sono ritenute soddisfatte. Non tutti i traduttori sono consapevoli della responsabilità civile che la loro attivita’ comporta se non quando è troppo tardi, ossia quando, in seguito ad un errore di traduzione piu’ o meno grave, si trovano di fronte a una richiesta di risarcimento per un danno causato da un errore di traduzione I traduttori, sono, pertanto , tenuti a risarcire il danno causato durante l'esercizio della loro professione nei confronti del committente anche qualora il committente fosse un’agenzia di traduzioni. In questo caso sara’ tenuto a , risponderà del suo errore verso l'agenzia e non verso il cliente finali. La pr senza dell'agenzia può cambiare qualcosa solo se il traduttore riesce a dimostrare che l'errore all'origine del danno si è prodotto, ad esempio, durante le fasi di revisione o di 'elaborazione del testo, riconducendo l’errore all'attività di terze persone. Altra possibilità è che il traduttore riesca a sostenere che l'agenzia avrebbe dovuto individuare l'errore prima di consegnare il lavoro al cliente finale, ma in questo caso le variabili sono troppe e andrebbero valutate caso per caso, considerando gli accordi scritti o verbali intercorsi tra agenzia e traduttore. Eccovi Un esempio. Un'azienda italiana deve diffondere in Francia 20 000 magliette che riportano un breve slogan pubblicitario in lingua francese. L'azienda affida la traduzione dello slogan a un traduttore che sbaglia a mettere un accento su una parola molto comune. Con un errore ortografico così evidente le magliette non possono essere distribuite e devono essere ristampate. Il traduttore viene condannato a risarcire i maggiori costi subiti dall'azienda italiana per la ristampa, pari ad alcune decine di migliaia di euro. All'origine di questo danno, dall'ammontare non indifferente per il bilancio di un traduttrer ha concorso una causa banalissima: un errore di battitura (nella fretta capita anche ai miglior. Cio’ ha comportato che un danno di decine di migliaia di euro è nato da una traduzione di poche righe, magari svolta distrattamente senza darle eccessiva importanza. Il caso descritto e’ molto semplice ma piu’ frequentemente le cause di responsabilità civile professionale coinvolgono molti convenuti, ciascuno dei quali tende a scaricare la propria responsabilità su qualcun altro o a ridimensionare il proprio ruolo nell'evento, che non sempre è ben definito, così come è spesso controversa la quantificazione del danno. L'errore di traduzione stesso e il suo nesso causale con il danno, in una materia soggetta a interpretazioni come quella linguistica, possono essere contestati in mille modi, scatenando fu rissosi dibattiti tra i periti di parte. Oltre che in una perdita economica e d'immagine, per un traduttore una causa di responsabilità civile professionale si trasforma facilmente in un rompicapo di fronte al quale chi non ha un po' di dimestichezza con avvocati e i tribunali rischia facilmente la crisi di nervi. Il modo migliore per difendersi almeno in parte da questa eventualità è stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per traduttori, che coprirà buona parte dei rischi, ma certamente non tutti.Un'altra possibilità, più complessa però, è esercitare la professione sotto forma di società a responsabilità limitata. In ogni caso, non va mai dimenticato di conservare sempre per almeno cinque anni o più una copia di tutti i propri lavori, in particolare:
A differenza dei lavoratori dipendenti, i liberi professionisti possono essere chiamati dai loro clienti (in questo caso, appunto, le agenzie) a risarcire il danno in quanto soggetti di diritto completamente indipendenti, legati all'agenzia da un contratto d'opera, ( art. 2222 e seguenti del Codice civile). Se un operaio resta gravemente ferito a causa dell'errata tradu zione di un'istruzione all'interno di un manuale tecnico, anche a distanza di tempo dalla consegna del lavoro, non si può sapere con quali argomenti il danneggiato agirà in giudizio, ma si può stare pressoché certi che agirà, o almeno proverà a farlo. Peggio, contro il traduttore potrebbero mobilitarsi le assicurazioni antinfortunistiche, obbligate per legge a risarcire l'operatore infortunato. Forse, l'errore nell'istruzione non è da addebitare al traduttore ma a chi ha impaginato il manuale. Per il traduttore diventera’ essenziale avere tutti i mezzi di prova (cioè, una copia del lavoro fatto, la corrispondenza con l'agenzia e così via) per pro vare in giudizio d'aver consegnato un manuale senza errori ed essere perciò riconosciuto estraneo all'evento. Se non si ha cura del proprio archivio, il rischio di non avere colpe ma non poter validamente provarlo, finendo così condannati a pagare un risarcimento non dovuto, purtroppo esiste. Altri casi nei quali i traduttori possono essere chiamati a risarcire un danno o a pagare delle penali sono dovuti alla diffusione, anche involontaria, d'informazioni riservate del cliente. E' raccomandabile e obbligatorio per legge utilizzare sistemi antivirus riconosciuti e tenerli sempre aggiornati, per prevenire intrusioni e furti di dati sul proprio PC. Se per una traduzione è necessario farsi aiutare da un altro traduttore oppure coinvolgere un consulente tecnico, si invieranno loro copie parziali e rese anonime dei testi, o si impegneranno queste persone per iscritto a rispettare le stesse norme di protezione dei dati concordate con il cliente finale oppure, in mancanza, le norme oggettive vigenti in materia nel rispettivo Paese. I traduttori possono assumere ruoli presso i Tribunali e (in Italia) le Camere di commercio nei casi in cui queste istituzioni devono celebrare giudizi o dirimere controversie tecniche richiedenti l'intervento di una persona con adeguate conoscenze linguistiche.
Le Camere di commercio italiane gestiscono un albo di traduttori «periti esperti». Una commissione verifica titoli ed esperienza dei candidati e, in presenza di requisiti sufficienti, ne iscrive il nomi nativo all'albo. La Camera di commercio mette poi i nomi dei traduttori iscritti a disposizione dei vari enti che li richiedono. Non molto diverso è il ruolo dei traduttori consulenti tecnici dei Tribunali, che vengono chiamati a operare in processi, interroga tori e altri atti che coinvolgo. In Italia, per iscriversi agli elenchi dei consulenti tecnici di Tribunali e Camere di commercio vi sono procedure e presupposti differenti da luogo a luogo: la soluzione più sicura è informarsi direttamente sul posto. In molti casi, autorità e notai ricevono le traduzioni solo se il traduttore presta un giuramento con il quale si dichiara consapevole che la sua traduzione assume funzione di atto ufficiale. In Italia questo giuramento prende il nome di asseverazione. In teoria chiunque può prestare un giuramento dinanzi a un pubblico ufficiale: in molti Tribunali italiani perciò è sufficiente rivolgersi alla Cancelleria con la traduzione, l'originale e il verbale di asseverazione rilegati in un unico fascicolo (che dopo l'asseverazione diventerà inscindibile), presentare un documento d'identità ed eseguire l'asseverazione. Altri Tribunali richiedono invece l'iscrizione alla lista dei consulenti tecnici d'ufficio. L'asseverazione è possibile anche dinanzi ai notai e, teoricamente, alle cancellerie di Procure e altri organi dello Stato (raramente disponibili, però). Non hanno nulla a che vedere con il traduttore invece la procedura di legalizzazione e l'apposizione della Apostilla dell'Aja. Si tratta di pratiche aventi lo scopo di attestare non la veridicità della traduzione ma la qualifica del pubblico ufficiale che firma un certo atto. Un esempio: affinchè un notaio svizzero possa ricevere un documento di un ente pubblico italiano, il documento deve recare l'Apostilla dell'Aja, che attesta la qualificazione di chi lo ha firmato. Queste pratiche sono svolte non dai traduttori ma dalle Procure della Repubblica (in Italia) o dalle ambasciate. Molti traduttori aspirano a iscriversi agli albi di Tribunali e Camere di commercio (che non sono albi professionali!) per ricevere lavoro ma anche per arricchire la propria immagine. Le ricadute positive possono esserci, ma non bisogna sottovalutare che agire come traduttori o interpreti in ambiti processuali comporta tutte le responsabilità connesse all'accertamento di una verità in un contesto giudiziario. Un errore in una traduzione asseverata o una perizia incauta possono perciò scatenare tutte le conseguenze previste nei casi di falsità ideologica. IL CODICE DEONTOLOGICO DEL TRADUTTORE
Il presente codice puo’ essere considerato come regolamentazione di riferimento nello svolgimento della professione di traduttore e puo’ costituire base normativa di riferimento tra traduttore e committente, a patto che esso, specificatamente, diventi parte integrante dell’accordo scritto tra le parti. Condizioni generali per servizi di traduzione 1. Campo d’applicazione Le presenti Condizioni generali (CG) regolamentano le modalità contrattuali dei servizi di traduzione e delle prestazioni affini tra i membri dell'Associazione di Traduttori e Interpreti (di seguito «ATI») o tra le persone giuridiche controllate dai membri dell’ATI e dai loro committenti, purché nel quadro della stipulazione contrattuale si rimandi alle presenti CG, fatti salvi eventuali accordi particolari esistenti tra le parti. 2. Servizi Il traduttore s’impegna a tradurre il testo di partenza nella sua integrità e con la dovuta cura e accuratezza, senza accorciarlo o ampliarlo, e a consegnarlo entro la scadenza fissata. Se il committente non assegna alcuna particolare direttiva per quanto concerne il formato della traduzione (elettronico, cartaceo, impaginazione o carattere), il traduttore prende come riferimento il testo di partenza. Il traduttore può avvalersi del supporto di terzi nell’adempimento contrattuale oppure assegnare integralmente a terze persone il compito di adempiere al contratto, purché si attengano alle disposizioni sulla confidenzialità di cui alla cifra 8. 3. Cooperazione del committente Il committente s’impegna a fornire al traduttore tutte le informazioni disponibili, utili o necessarie ad effettuare il lavoro di traduzione (p. es. glossari aziendali interni, testi paralleli, illustrazioni, tabelle ecc.). 4. Onorario Fa testo l’onorario pattuito o la base di calcolo fissata per il pagamento (tariffa a riga, parola, battuta, oppure fatturazione oraria o forfetaria). Se del caso, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è fatturata sulla nota d’onorario. Se non si pattuisce a priori un onorario o una base di calcolo, vale la tariffa solitamente applicata in base al grado di difficoltà della traduzione, calcolata su una riga di 55-60 battute, spazi inclusi. Il committente può decidere di risolvere il contratto prima della consegna della traduzione, in tal caso è tuttavia tenuto a versare l’intero onorario. Se è stata concordata una tariffa a riga, parola o battuta, per la parte non tradotta l’onorario è calcolato in base al testo originale e non di arrivo. Se era stata concordata una tariffa oraria, il traduttore deve stimare in modo ragionevole il tempo che avrebbe impiegato per tradurre la parte restante. Egli è tenuto a dedurre dalla nota d’onorario soltanto le spese che non ha dovuto affrontare, in seguito allo scioglimento anticipato del contratto, tenendo conto di quanto ha potuto guadagnare con altre traduzioni effettuate nel tempo recuperato con l'annullamento dell'ordine; oppure deve considerare l’importo al quale ha intenzionalmente rinunciato. Se non è pattuito alcun pagamento anticipato o fissata altra scadenza per il versamento dell’onorario, l'importo fatturato va versato entro il termine (di min. 10 giorni) indicato sulla fattura. Scaduto il termine, il committente incorre in un ritardo nel pagamento e il traduttore ha la facoltà di richiedere un interesse di mora del 5% e di fatturare per ogni sollecito una spesa di 20 euro. 5. Modificazioni successive e lavoro supplementare. Se, dopo aver consegnato il testo al traduttore, il committente decide di apportare modifiche non considerabili minime e irrilevanti, il traduttore ha la facoltà di posticipare il termine di consegna. Il traduttore è inoltre autorizzato a fatturare, oltre all’onorario pattuito, un onorario extra, calcolato su base oraria per il lavoro supplementare fornito. Anche il lavoro supplementare che va oltre la mera attività di traduzione, vale a dire mansioni come il controllo delle bozze di stampa, va altresì conteggiato con una tariffa oraria appropriata. 6. Diritti del committente legati alla garanzia per i difetti Il committente ha la facoltà di pretendere gratuitamente dal traduttore l’eliminazione dei difetti riscontrati nella traduzione. Per difetti si intendono i gravi errori di contenuto. Il committente deve avanzare la pretesa di eliminazione dei difetti entro un termine di 30 giorni dalla consegna della traduzione, specificando i difetti in questione e accordando al traduttore un termine appropriato entro cui apportare i miglioramenti necessari. Se, anche dopo la rielaborazione, il testo dovesse presentare ancora dei difetti, il committente ha la facoltà di richiedere, entro un termine di 30 giorni dall'avvenuta consegna della nuova versione, una successiva rielaborazione o una riduzione appropriata dell'onorario fissato. Non sussistono altri diritti in caso di difetti. I diritti summenzionati decadono se i difetti non sono notificati entro 30 giorni dalla consegna della traduzione. Se la notifica di eventuali difetti avviene entro i termini fissati, i diritti legati alla garanzia per i difetti si prescrivono un anno dopo l'originaria consegna della traduzione. 7. Limitazione della responsabilità La responsabilità per il risarcimento dei danni conseguenti a una violazione contrattuale da parte del traduttore si limita ai casi di violazione intenzionale o riconducibile a una colpa grave. In caso di difetti di traduzione, l’esercizio del diritto deve avvenire entro i termini pattuiti. 8. Confidenzialità / protezione dei dati Il traduttore s’impegna a trattare con confidenzialità i documenti del committente, e in particolare il documento da tradurre. Se non riceve esplicitamente istruzioni diverse, il traduttore parte dal presupposto che il committente sia d'accordo di ricevere la traduzione in formato elettronico e che il documento sia trasmesso senza codificazione tramite Internet. Il committente accetta i rischi che potrebbero conseguirne per quanto concerne la protezione, la modifica o la perdita dei dati. 9. Diritti d’autore Il committente cede al traduttore i diritti necessari alla traduzione del testo di partenza. Egli garantisce di disporre dei diritti suddetti e s’impegna a tenere manlevato e indenne il traduttore, nel caso in cui terzi dovessero citarlo in causa al riguardo. Dei nuovi diritti d'autore sorti con la traduzione, il traduttore cede al committente il diritto di utilizzare il testo d’arrivo per lo scopo definito al momento della stipulazione del contratto. Qualsiasi altro impiego necessita l’autorizzazione del traduttore. Tale autorizzazione è accordata solo se l’ulteriore impiego della traduzione rispetta il diritto morale dell’autore ed è retribuito in modo appropriato. In caso di pubblicazione, il committente è tenuto a menzionare in forma appropriata il nome del traduttore, se ciò rientra nella prassi prevista per un determinato tipo di testi. Il committente ha la facoltà di elaborare la traduzione. In caso di sostanziali modifiche, il committente deve tuttavia informare il traduttore, il quale può decidere che il suo nome non venga menzionato. Il traduttore ha il diritto di utilizzare il testo di partenza e di arrivo, nonché i documenti forniti dal committente come strumenti di lavoro, di estrapolare da essi glossari, liste terminologiche o segmenti testuali in forma anonima e di memorizzarli in banche dati e/o trasmetterli a terzi. 10. Diritto applicabile e foro Il committente e il traduttore sono esortati a risolvere di comune accordo possibili controversie scaturite dal contratto. L’unico foro giudiziario competente è quello del domicilio, della sede o della stabile organizzazione del traduttore. Pescara, settembre 2011 LE MIGLIORI 20 AGENZIE DI TRADUZIONE
Le agenzie sono state selezionate in base all'esperienza diretta dei traduttori tramite il portale www.translatorscafe.com/ Top 20 Translation Agencies as Rated by TC Users Lingo24 Ltd http://www.lingo24.com/ rated by 265 user(s) Verbatim Solutions http://www.verbatimsolutions.com/ rated by 234 user(s) Troikaa Translation Services(www.troikaa.co.in) http://www.troikaa.co.in/ rated by 70 user(s) Allingus Translation Services® http://www.allingus.com/ rated by 68 user(s) TranSolution http://www.tran-solution.net/ rated by 66 user(s) Translated http://www.translated.net/ rated by 55 user(s) Pronto E-Services http://www.prontoeservices.com/ rated by 49 user(s) ALS http://www.appliedlanguage.com/ rated by 47 user(s) Andovar Pte Ltd. http://www.andovar.com/ rated by 37 user(s) FCI CORPORATION http://WWW.academyoftranslation.com/ rated by 37 user(s) Somya Translators http://www.somyatrans.com/ rated by 35 user(s) Green Translations http://www.green-translations.com/ rated by 32 user(s) SPL Translation http://www.spltranslation.com/ rated by 30 user(s) TranslationsInLondon http://www.translationsinlondon.com/ rated by 27 user(s) Vie Support Language Services Private Limited http://www.viesupport.com/ rated by 26 user(s) Hylingo Translations http://www.hylingo.com/ rated by 25 user(s) E Facilities Management and Solutions http://www.efmands.com/ rated by 25 user(s) Northern Universal Languages http://www.n-u-l.co.uk/ rated by 25 user(s) Abacus Translators http://www.abacustranslators.com/ rated by 24 user(s) Acute Translations OÜ http://www.acutetranslations.com/ rated by 24 user(s) Portali per traduttori: come evitare brutte sorprese.
Internet si popola sempre più densamente di siti destinati a favorire il contatto dei traduttori con i loro potenziali clienti: oltre agli indirizzi più noti (www.proz.com, www.translatorscafe.com e analoghi) ne sono sorti altri (un esempio, nell’area di lingua tedesca: www.galiott.com) che si rivolgono sia in modo specifico ai traduttori, sia più generalmente a chi opera come libero professionista nel mondo della scrittura, del lettorato o della consulenza aziendale. Non ci si riferisce qui a reti sociali professionali più consolidate, come Xing o LinkedIn, ma a portali specifici per il settore linguistico e consulenziale. I portali per traduttori si suddividono in tre grandi categorie: Completamente gratuiti: il traduttore si iscrive senza versare alcun contributo. Il sito si sostiene generalmente tramite la pubblicità che compare sulle sue pagine. A provvigione: il sito preleva una provvigione per ciascun lavoro che il traduttore acquisisce con la sua intermediazione, tramite un apposito modulo di contatto. Ad abbonamento: il nominativo del traduttore viene pubblicato contro il pagamento di un prezzo d’abbonamento che può variare solitamente secondo due o tre livelli di visibilità. Il versamento della quota può avvenire mensilmente o annualmente. Un’altra grande distinzione esiste fra portali che si limitano a pubblicare nominativi e qualificazioni dei traduttori iscritti, da una parte, e, dall’altra, quei siti che comprendono una sorta di «borsa lavori» (funzionante in genere sul principio dell’asta al ribasso). Queste iniziative aprono tre tipi di questioni: l’aspetto commerciale, la protezione dei dati (o privacy) e il risvolto contrattuale. Sotto il profilo commerciale, l’esperienza ha dimostrato che i portali di questo genere funzionano solo se alle loro spalle vi sono persone che li promuovono attivamente. Oggi un sito Internet non può limitarsi a raccogliere e pubblicare nominativi di traduttori: deve anche e soprattutto operare per essere riconosciuto e utilizzato dai potenziali clienti (aziende, agenzie, enti pubblici, studi professionali). Un criterio da considerare prima di aderire a un portale, pertanto, è accertarsi che sia amministrato da persone che conoscono il lavoro di traduzione, identificabili con nome e cognome, meglio se reperibili personalmente in Facebook, Xing, LinkedIn o luoghi analoghi che permettano di valutare la loro qualificazione. Gli amministratori dei siti devono provare di svolgere concrete e regolari attività per promuovere e sviluppare la loro iniziativa presso gli utenti (pubblicità in rete, incontri nelle aziende e ogni altra forma di marketing adeguata a portare utenti sul sito, perciò potenziali clienti per i traduttori iscritti). Sempre sotto l’aspetto commerciale, va osservato che queste iniziative offrono più facilmente opportunità a traduttori che operano nella fascia di prezzo più bassa. Il sistema di aste al ribasso, praticato da alcuni portali, aggrava questo effetto. I clienti che richiedono traduttori qualificati nella fascia di prezzo più alta difficilmente li ricercano su siti di questo genere. Nel pubblicare le proprie informazioni personali e professionali sui portali è necessario prestare attenzione agli aspetti di protezione dei dati. Bisogna sottolineare che, ai fini della privacy, a valere non sono le norme del Paese dove risiede il traduttore, ma quelle del luogo dove il sito Internet ha la propria sede legale. I dati, fisicamente, potrebbero addirittura essere gestiti su server installati in un Paese terzo. Le reti sociali di maggiore diffusione (come Facebook o YouTube), che utilizzano anche server installati in Europa, stanno subendo crescenti pressioni da parte dei Paesi europei per adeguarsi al rispetto delle norme continentali. Questi sforzi non riguardano i portali per traduttori. Se all’interno dell’Unione Europea e della Svizzera si può contare su standard di protezione abbastanza elevati e ormai uniformi, per i portali che hanno sede negli Stati Uniti o in altre giurisdizioni è necessario leggere con attenzione e conservare la politica di protezione dei dati attuata da ogni singolo operatore. Il rischio più comune è che i propri dati vengano ceduti a società pubblicitarie interessate ad acquisire i profili dei traduttori iscritti. Fra gli aspetti più pericolosi, nel rapporto con queste entità, vi è però che in caso di gravi violazioni della privacy o di pubblicazione di contenuti sgraditi (ad esempio, commenti o giudizi negativi immotivati, oppure l’uso molesto di numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica) potrebbe rendersi necessario intentare cause all’estero. L’Unione Europea costituisce ormai uno spazio giuridico largamente unificato, all’interno del quale è relativamente facile difendersi, anche se in alcuni Paesi i costi di assistenza legale possono diventare molto pesanti, per l’economia di un traduttore. Le cose si complicano però se il sito interessato ha sede in un Paese extraeuropeo. In particolare, il sito deve garantire la rimozione di tutti i dati del traduttore su semplice richiesta. Il traduttore dev’essere libero di cambiare il proprio profilo, il proprio indirizzo, le proprie specializzazioni o cancellarsi del tutto dal sito (ad esempio perché cambia lavoro) immediatamente, senza formalità complesse e senza costi aggiuntivi. Fra i siti sperimentati, purtroppo in un caso non è stato possibile ottenere la cancellazione dei dati nei termini di legge. E’ bene verificare prima che il portale preveda l’opzione «cancella profilo», in modo da poter provvedere personalmente a cancellarsi, qualora lo si desideri. Può essere consigliabile evitare di iscriversi a portali che, per rimuovere il profilo, richiedono una presa di contatto con gli amministratori. |
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Giugno 2019
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