IL CODICE DEONTOLOGICO DEL TRADUTTORE
Il presente codice puo’ essere considerato come regolamentazione di riferimento nello svolgimento della professione di traduttore e puo’ costituire base normativa di riferimento tra traduttore e committente, a patto che esso, specificatamente, diventi parte integrante dell’accordo scritto tra le parti. Condizioni generali per servizi di traduzione 1. Campo d’applicazione Le presenti Condizioni generali (CG) regolamentano le modalità contrattuali dei servizi di traduzione e delle prestazioni affini tra i membri dell'Associazione di Traduttori e Interpreti (di seguito «ATI») o tra le persone giuridiche controllate dai membri dell’ATI e dai loro committenti, purché nel quadro della stipulazione contrattuale si rimandi alle presenti CG, fatti salvi eventuali accordi particolari esistenti tra le parti. 2. Servizi Il traduttore s’impegna a tradurre il testo di partenza nella sua integrità e con la dovuta cura e accuratezza, senza accorciarlo o ampliarlo, e a consegnarlo entro la scadenza fissata. Se il committente non assegna alcuna particolare direttiva per quanto concerne il formato della traduzione (elettronico, cartaceo, impaginazione o carattere), il traduttore prende come riferimento il testo di partenza. Il traduttore può avvalersi del supporto di terzi nell’adempimento contrattuale oppure assegnare integralmente a terze persone il compito di adempiere al contratto, purché si attengano alle disposizioni sulla confidenzialità di cui alla cifra 8. 3. Cooperazione del committente Il committente s’impegna a fornire al traduttore tutte le informazioni disponibili, utili o necessarie ad effettuare il lavoro di traduzione (p. es. glossari aziendali interni, testi paralleli, illustrazioni, tabelle ecc.). 4. Onorario Fa testo l’onorario pattuito o la base di calcolo fissata per il pagamento (tariffa a riga, parola, battuta, oppure fatturazione oraria o forfetaria). Se del caso, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è fatturata sulla nota d’onorario. Se non si pattuisce a priori un onorario o una base di calcolo, vale la tariffa solitamente applicata in base al grado di difficoltà della traduzione, calcolata su una riga di 55-60 battute, spazi inclusi. Il committente può decidere di risolvere il contratto prima della consegna della traduzione, in tal caso è tuttavia tenuto a versare l’intero onorario. Se è stata concordata una tariffa a riga, parola o battuta, per la parte non tradotta l’onorario è calcolato in base al testo originale e non di arrivo. Se era stata concordata una tariffa oraria, il traduttore deve stimare in modo ragionevole il tempo che avrebbe impiegato per tradurre la parte restante. Egli è tenuto a dedurre dalla nota d’onorario soltanto le spese che non ha dovuto affrontare, in seguito allo scioglimento anticipato del contratto, tenendo conto di quanto ha potuto guadagnare con altre traduzioni effettuate nel tempo recuperato con l'annullamento dell'ordine; oppure deve considerare l’importo al quale ha intenzionalmente rinunciato. Se non è pattuito alcun pagamento anticipato o fissata altra scadenza per il versamento dell’onorario, l'importo fatturato va versato entro il termine (di min. 10 giorni) indicato sulla fattura. Scaduto il termine, il committente incorre in un ritardo nel pagamento e il traduttore ha la facoltà di richiedere un interesse di mora del 5% e di fatturare per ogni sollecito una spesa di 20 euro. 5. Modificazioni successive e lavoro supplementare. Se, dopo aver consegnato il testo al traduttore, il committente decide di apportare modifiche non considerabili minime e irrilevanti, il traduttore ha la facoltà di posticipare il termine di consegna. Il traduttore è inoltre autorizzato a fatturare, oltre all’onorario pattuito, un onorario extra, calcolato su base oraria per il lavoro supplementare fornito. Anche il lavoro supplementare che va oltre la mera attività di traduzione, vale a dire mansioni come il controllo delle bozze di stampa, va altresì conteggiato con una tariffa oraria appropriata. 6. Diritti del committente legati alla garanzia per i difetti Il committente ha la facoltà di pretendere gratuitamente dal traduttore l’eliminazione dei difetti riscontrati nella traduzione. Per difetti si intendono i gravi errori di contenuto. Il committente deve avanzare la pretesa di eliminazione dei difetti entro un termine di 30 giorni dalla consegna della traduzione, specificando i difetti in questione e accordando al traduttore un termine appropriato entro cui apportare i miglioramenti necessari. Se, anche dopo la rielaborazione, il testo dovesse presentare ancora dei difetti, il committente ha la facoltà di richiedere, entro un termine di 30 giorni dall'avvenuta consegna della nuova versione, una successiva rielaborazione o una riduzione appropriata dell'onorario fissato. Non sussistono altri diritti in caso di difetti. I diritti summenzionati decadono se i difetti non sono notificati entro 30 giorni dalla consegna della traduzione. Se la notifica di eventuali difetti avviene entro i termini fissati, i diritti legati alla garanzia per i difetti si prescrivono un anno dopo l'originaria consegna della traduzione. 7. Limitazione della responsabilità La responsabilità per il risarcimento dei danni conseguenti a una violazione contrattuale da parte del traduttore si limita ai casi di violazione intenzionale o riconducibile a una colpa grave. In caso di difetti di traduzione, l’esercizio del diritto deve avvenire entro i termini pattuiti. 8. Confidenzialità / protezione dei dati Il traduttore s’impegna a trattare con confidenzialità i documenti del committente, e in particolare il documento da tradurre. Se non riceve esplicitamente istruzioni diverse, il traduttore parte dal presupposto che il committente sia d'accordo di ricevere la traduzione in formato elettronico e che il documento sia trasmesso senza codificazione tramite Internet. Il committente accetta i rischi che potrebbero conseguirne per quanto concerne la protezione, la modifica o la perdita dei dati. 9. Diritti d’autore Il committente cede al traduttore i diritti necessari alla traduzione del testo di partenza. Egli garantisce di disporre dei diritti suddetti e s’impegna a tenere manlevato e indenne il traduttore, nel caso in cui terzi dovessero citarlo in causa al riguardo. Dei nuovi diritti d'autore sorti con la traduzione, il traduttore cede al committente il diritto di utilizzare il testo d’arrivo per lo scopo definito al momento della stipulazione del contratto. Qualsiasi altro impiego necessita l’autorizzazione del traduttore. Tale autorizzazione è accordata solo se l’ulteriore impiego della traduzione rispetta il diritto morale dell’autore ed è retribuito in modo appropriato. In caso di pubblicazione, il committente è tenuto a menzionare in forma appropriata il nome del traduttore, se ciò rientra nella prassi prevista per un determinato tipo di testi. Il committente ha la facoltà di elaborare la traduzione. In caso di sostanziali modifiche, il committente deve tuttavia informare il traduttore, il quale può decidere che il suo nome non venga menzionato. Il traduttore ha il diritto di utilizzare il testo di partenza e di arrivo, nonché i documenti forniti dal committente come strumenti di lavoro, di estrapolare da essi glossari, liste terminologiche o segmenti testuali in forma anonima e di memorizzarli in banche dati e/o trasmetterli a terzi. 10. Diritto applicabile e foro Il committente e il traduttore sono esortati a risolvere di comune accordo possibili controversie scaturite dal contratto. L’unico foro giudiziario competente è quello del domicilio, della sede o della stabile organizzazione del traduttore. Pescara, settembre 2011
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Giugno 2019
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