GLI ADEMPIMENTI FISCALI DEL TRADUTTORE
La prima domanda che viene in mente ad un traduttore agli esordi o aspirante tale e’ “ Dovro’ aprire la partita I.V.A.?” Molti, se non tutti, sapranno che I.V.A. significa Imposta sul Valore Aggiunto e che la partita IVA è un numero identificativo che viene attribuito dall’Agenzia delle Entrate a coloro che comunicano l’inizio di un’attività economica, sia imprenditoriale che professionale. Fin qui tutto bene, ma come si apre e quali sono le procedure da seguire? E’ sufficiente presentare una comunicazione di inizio attività entro trenta giorni dalla data di inizio, tramite il modello AA7/9 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/9 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) all’Agenzia delle Entrate. Entrambi i modelli (nel mio caso l’AA9/9) devono essere accuratamente compilati con:
Ma quali sono le operazioni soggette a IVA? Quando va applicata? Le operazioni rilevanti ai fini IVA devono contemporaneamente soddisfare tre requisiti: a) oggettività: ci deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi; b) soggettività: il soggetto che effettua la prestazione è titolare di un’attività d’impresa o professionale; c) territorialità: le operazioni avvengono nel territorio dello Stato. Nel caso del traduttore-tipo italiano, ad esempio, questi requisiti sono tutti soddisfatti: un lavoro di traduzione è una prestazione di servizi (oggettività), oltre che un attività professionale (soggettività) che verrà svolta in Italia (territorialità). Fin qui niente di difficile, ma poi viene da chiedersi :”è davvero il momento di aprirla o magari posso continuare a lavorare con la ritenuta d’acconto come sto facendo? Si scopre così che l’apertura di partita IVA è obbligatoria per: “tutti i soggetti che esercitano in via abituale, benché non esclusiva, un’attività d’impresa o professionale con caratteristiche di autonomia che non si configura nel caso di rapporti in qualche modo riconducibili al lavoro subordinato o allo stesso assimilato.” E ancora, che l’obbligo di apertura della partita IVA decade automaticamente nel caso in cui il soggetto interessato percepisca compensi annui inferiori a € 5.000,00. Fino a questo tetto di guadagno infatti i compensi si considerano riferiti ad attività “occasionali”. Se poi il limite viene superato bisognerà valutare caso per caso se si tratta realmente di esercizio abituale di attività. In questo caso meglio ricorrere al proprio commercialista, a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o all’Agenzia delle Entrate. In caso affermativo meglio non perdere tempo: ritenuta d’acconto… addio! A questo punto andrebbe chiesto al commercialista se la partita IVA può offrirvi anche qualche vantaggio nella vostra situazione specifica. Per esempio, se esiste la possibilità di dedurre alcune spese. Un consulente fiscale potrebbe dirvi che, ad esempio,è possibile dedurre analiticamente dai compensi percepiti i costi correlati all’attività:
I traduttori, come tutti i lavoratori autonomi, possono usufruire del regime fiscale agevolato successivamente specificato. La Partita IVA agevolata come da legge n. 388 del 23/12/2000 - A chi si applica da Legge n. 388 del 23/12/2000, articolo 13 Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo in vigore dal 01/01/2001 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni (appunto euro 31.987,41) o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. 3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria: a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c); b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta. 4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. 5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile. 6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. 7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. 8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. I Limiti di guadagno Il limite massimo di guadagno annuo è: EURO 30.987,41 costituito del solo imponibile (al netto del 4% INPS). Il limite di euro 30.987,41 a cui far riferimento in relazione al limite dei compensi è riferito ai soli compensi al netto dei contribuiti previdenziali e dell'IVA. Solo per l'applicazione dell'IVA si prende il compenso comprensivo della parte previdenziale. Ai fini delle imposte dirette invece il compenso è al netto di detti contribuiti.) DOMANDA: dove c'è un riscontro nel testo sulla normativa della p.iva agevolata sul fatto che la somma di euro 30.987,41 non è comprensiva del 4% (inps)? RISPOSTA: art. 54 Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 Determinazione del reddito di lavoro autonomo. (NDR: ex art. 50.) determinazione del reddito di lavoro autonomo. 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Le Tasse Uno dei vantaggi del regime fiscale agevolato è proprio quello di non essere tenuto al versamento di acconti. Per il primo anno d'attività non sono dovuti acconti. Per gli anni successivi al primo: - Non sono dovuti versamenti periodici iva, infatti viene pagata l'iva in un'unica soluzione il 16 marzo. - Non sono dovuti acconti per quanto riguarda l'imposta sostitutiva irpef. - Ma sono dovuti gli acconti per quanto riguarda le altre imposte, quindi IRAP, IRPEF e se dovuti contributi INPS (Circ. 18/06/2001 n. 59, 2.2). Gli acconti da versare per il 2005 vengono calcolati in sede di calcolo dell'imposta 2004, ossia in dichiarazione dei redditi unico2005. Per accedere al servizio telematico bisogna collegarsi al loro sito http://www.agenziaentrate.it Utilità varie Oltre al sito http://www.agenziaentrate.it http://www.inps.it Software per usufruire dell'assistenza: Ambiente Windows V9TFI163.exe (1.779 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=V9TFI163&est=exe L'esecuzione dell'applicazione è subordinata all'installazione dell'ambiente di run-time (Virtual Machine) JAVA versione 1.1.8 (5.348 KB). https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=jre-1_1_8_009-win-i&est=exe RFA2004_402.exe (1.475 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=exe RFA2004_402.r00 (1.424 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r00 RFA2004_402.r01 (1.424 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r01 RFA2004_402.r02 (1.424 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r02 RFA2004_402.r03 (323 KB) https://fisconline.agenziaentrate.it/fisconline/servlet-a/sc_ftp?pacchetto=RFA2004_402&est=r03 Regimi fiscali agevolati 2004 Versione 4.0.2 del 12 Agosto 2004 Il software scaricabile da questa pagina consente ai contribuenti che si sono avvalsi di una delle disposizioni agevolative di cui all'art. 13 ovvero all'art. 14 della L. 388/2000 e che hanno preventivamente richiesto l'assistenza degli Uffici finanziari, di procedere all'acquisizione analitica dei dati contenuti nei documenti contabili ed alla loro successiva trasmissione telematica. La versione attuale del software presenta l'aggiornamento del TUIR e aggiunge in apposita voce dell'Aiuto il DPR 633/1972 sull'IVA e gli ultimi provvedimenti dell'agenzia delle Entrate relativi ai limiti per i marginali. ATTENZIONE: è stata approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia (G. U. n. 301 del 30/12/03) la nuova tabella di classificazione delle attività economiche - ATECOFIN 2004 - che a partire dal 1 gennaio 2004 dovrà essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate. Tale tabella è consultabile al seguente indirizzo: http://www.agenziaentrate.it/documentazione/atecofin/index.htm La versione 4.0.2 del 12/08/2004 del software fornisce la nuova funzionalità di sblocco dei trimestri inviati. Tale funzione consente la modifica dei dati contabili delle rilevazioni per le quali sono già stati effettuati gli invii dei dati aggregati trimestrali. Nel caso l'assistito abbia utilizzato il software nel precedente esercizio alla prima attivazione del software dovrà utilizzare la funzione di Contribuente/Apri allo scopo di riportare i dati relativi all'anagrafica assistito e all'elenco dei clienti e fornitori del precedente esercizio; nel caso utilizzi la funzione Contribuente/Nuovo i dati del precedente esercizio non verranno riportati e l'assistito dovrà inserirli nuovamente. Il contribuente dovrà prestare estrema attenzione ad indicare correttamente il proprio Codice Fiscale. Inoltre gli assistiti sono invitati a consultare la funzione di Aiuto presente nel software per effettuare correttamente le rilevazioni; la funzione di Aiuto presenta una voce per ogni tipologia di pannello da compilare. ATTENZIONE: per una corretta installazione dell'applicazione, è necessario installare preventivamente il software di invio, disponibile in questa stessa sezione (applicazione File Internet versione 1.2.4 del 2 novembre 2001 o superiore). I file predisposti dall'applicazione nella cartella C:/Uniconline/arc, prima di essere inviati devono essere "preparati" con il software "File Internet". Il file da inviare, una volta "preparato", si trova nella cartella C:/Uniconline/invio/unico ed ha estensione ".ccf". Istruzioni per l'installazione: Ambiente Windows: L'esecuzione dell'applicazione è subordinata all'installazione dell'ambiente di run-time (Virtual Machine) JAVA versione 1.1.8 (5.348 kB). La copia dell'applicazione viene effettuata mediante la funzione di download del browser. Per installare l'applicazione Regimi fiscali agevolati occorrerà procedere come segue: Cliccare sul collegamento relativo alla prima parte dell'applicazione; si produrrà l'apertura della finestra "Download del file" nella quale è necessario selezionare l'opzione "Salva l'applicazione su disco". Occorre salvare il file su una cartella a scelta (si ricorda che tutte le parti di cui si compone l'applicazione devono essere scaricate sulla stessa cartella); ripetere le operazioni sopra descritte per tutte le parti di cui si compone l'applicazione; completata la fase di download di tutte le parti, nella cartella di destinazione sarà presente tra gli altri file quello con estensione .exe, su cui dovrà essere effettuato "doppio click" per effettuare l'installazione dell'applicazione. N.B. Se l'applicazione File Internet non è stata preventivamente installata, il sistema fornirà in questa fase un messaggio di errore. Al termine di tale fase viene creata all'interno dell'icona di gruppo "Regimi fiscali agevolati", l'icona dell'applicazione "RFA".
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