STATUTO della A.T.I.
Associazione di Traduttori e Interpreti con sede a Pescara, piazza Duca D’Aosta, 34
TITOLO I
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA
Associazione di Traduttori e Interpreti con sede a Pescara, piazza Duca D’Aosta, 34
TITOLO I
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA
Art. 1 - È costituita una libera Associazione professionale, apartitica, senza finalità di lucro, denominata "ATI” Associazione di Traduttori – e Interpreti. L’Associazione avrà sede in Pescara, in Piazza Duca D’Aosta, 34. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.
Art. 2 - La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 - La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II
OGGETTO-SCOPI
OGGETTO-SCOPI
Art. 3 - L’Associazione persegue i seguenti scopi:
promuovere e tutelare la figura professionale e le condizioni di lavoro dell’interprete e traduttore; agevolare l’immissione al lavoro degli associati offrendo aggiornamenti professionali, tirocini ed esperienze professionali formative;
operare una intermediazione tra richiesta e offerta di lavoro, pubblicizzando costantemente i nominativi degli interpreti e traduttori professionisti, informandoli e coinvolgendoli in iniziative e progetti idonei a favorire le loro prospettive occupazionali;
informare i propri soci sulle offerte e le opportunità di lavoro presenti sul mercato nazionale e internazionale;
pubblicizzare la professionalità dei soci tramite i canali tradizionali e tramite il web.
sviluppare una coscienza professionale tra i propri soci e favorire la collaborazione e lo scambio professionale tra i medesimi;
favorire l’aggiornamento e il perfezionamento della professionalità dei soci attivando convenzioni con enti formativi , ottenendo sconti a favore dei soci per l’acquisto di software o strumenti formativi, informativi e applicativi di vario genere utili allo svolgimento della professione;
adoperarsi per il riconoscimento di uno stato giuridico professionale;
diffondere la cultura delle lingue straniere e della mediazione linguistica anche all’esterno dell’Associazione attraverso iniziative di tipo culturale e formativo anche in collaborazione con altre associazioni che perseguano obiettivi similari.
promuovere e tutelare la figura professionale e le condizioni di lavoro dell’interprete e traduttore; agevolare l’immissione al lavoro degli associati offrendo aggiornamenti professionali, tirocini ed esperienze professionali formative;
operare una intermediazione tra richiesta e offerta di lavoro, pubblicizzando costantemente i nominativi degli interpreti e traduttori professionisti, informandoli e coinvolgendoli in iniziative e progetti idonei a favorire le loro prospettive occupazionali;
informare i propri soci sulle offerte e le opportunità di lavoro presenti sul mercato nazionale e internazionale;
pubblicizzare la professionalità dei soci tramite i canali tradizionali e tramite il web.
sviluppare una coscienza professionale tra i propri soci e favorire la collaborazione e lo scambio professionale tra i medesimi;
favorire l’aggiornamento e il perfezionamento della professionalità dei soci attivando convenzioni con enti formativi , ottenendo sconti a favore dei soci per l’acquisto di software o strumenti formativi, informativi e applicativi di vario genere utili allo svolgimento della professione;
adoperarsi per il riconoscimento di uno stato giuridico professionale;
diffondere la cultura delle lingue straniere e della mediazione linguistica anche all’esterno dell’Associazione attraverso iniziative di tipo culturale e formativo anche in collaborazione con altre associazioni che perseguano obiettivi similari.
TITOLO III
Art. 4 - SOCI
Sono soci dell’Associazione, oltre ai soci fondatori, tutti gli interpreti e traduttori italiani o stranieri che abbiano conseguito, sia in Italia che all'estero, un percorso formativo qualificante nell'ambito della mediazione linguistica , la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, previa visione del curriculum vitae.
Art. 5 - CATEGORIE DI SOCI
Soci praticanti
Sono soci praticanti gli interpreti e traduttori associati in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 , sprovvisti , al momento dell’ammissione, della esperienza professionale sufficiente per appartenere alla categoria dei soci professionisti ( intendasi soci ordinari). I soci praticanti possono passare alla categoria di soci ordinari qualora maturino l' esperienza professionale necessaria attraverso le iniziative professionalizzanti offerte dall'Associazione oppure all'esterno della medesima, previa dimostrazione al Comitato Direttivo degli incarichi professionali conseguiti.
Soci ordinari
Sono soci ordinari tutti gli interpreti e traduttori che, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 4, abbiano altresì maturato una esperienza professionale sufficiente per essere considerati professionisti. La loro ammissione avviene valutata sulla base delle pregresse esperienze professionali nell’ambito della mediazione linguistica (corredate da referenze, ricevute fiscali, lettere di incarico o contratti di lavoro nel campo della mediazione linguistica) dal Comitato direttivo, ad insindacabile giudizio del medesimo. I soci ordinari hanno facoltà di collaborare a mansioni che abbiano come fine l'espletamento degli obiettivi associativi; detta collaborazione può essere offerta a titolo gratuito, con rimborso spese; altresì può essere remunerata in occasione di incarichi straordinari.
Soci attivi
Sono soci attivi i soci iscritti da almeno un anno che abbiano apportato regolarmente il loro contributo professionale svolgendo mansioni utili all’Associazione presso la sede della medesima. I soci attivi vengono scelti tra i soci ordinari ad insindacabile giudizio del Comitato Direttivo. Detta collaborazione può svolgersi a titolo gratuito, con rimborso spese, altresì può essere remunerata in occasione di incarichi straordinari.
Art. 6 - MODALITÁ DI AMMISSIONE DEI SOCI
Soci praticanti
Per l'ammissione come socio praticante è richiesta la presentazione di una domanda corredata da CV per la valutazione del percorso formativo e dei titoli di studio conseguiti.
Soci ordinari
Per l'ammissione come socio ordinario si richiede la presentazione di una domanda corredata da titolo di studio e curriculum professionale documentato.
L’ ammissibilità in qualità di socio ordinario del candidato socio praticante è valutata a insindacabile giudizio del medesimo Consiglio sulla base dei criteri stabiliti all’Art. 5.b. del presente statuto.
Art. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA
I soci sono tenuti a versare una quota sociale annuale il cui ammontare sarà fissato annualmente dall’ Assemblea dei soci. La quota associativa dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce. L’Assemblea dei soci può altresì stabilire contributi straordinari a carico dei soci per la realizzazione di scopi particolari a beneficio dei soci medesimi.
Art. 8 - DOVERI DEI SOCI
I soci si impegnano a rispettare gli scopi statutari dell’Associazione. Essi devono inoltre:
a) operare nel rispetto delle condizioni di lavoro approvate dall’Assemblea dei soci;
b) attenersi all’obbligo di lealtà nei confronti di colleghi e clienti e decoro nell’espletamento dell’attività professionale mantenendo il segreto professionale;
Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
Si perde la qualità di socio per dimissioni, per mancato versamento della quota sociale o per decisione di esclusione da parte dell’Assemblea dei soci, dovuta a mancato rispetto degli scopi dell’Associazione, dei doveri dei soci o di quant’altro deliberato dall’Assemblea. Nel caso di mancato versamento della quota associativa, il socio potrà essere riammesso previo pagamento della stessa ed eventuali arretrati.
Sono soci dell’Associazione, oltre ai soci fondatori, tutti gli interpreti e traduttori italiani o stranieri che abbiano conseguito, sia in Italia che all'estero, un percorso formativo qualificante nell'ambito della mediazione linguistica , la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, previa visione del curriculum vitae.
Art. 5 - CATEGORIE DI SOCI
Soci praticanti
Sono soci praticanti gli interpreti e traduttori associati in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 , sprovvisti , al momento dell’ammissione, della esperienza professionale sufficiente per appartenere alla categoria dei soci professionisti ( intendasi soci ordinari). I soci praticanti possono passare alla categoria di soci ordinari qualora maturino l' esperienza professionale necessaria attraverso le iniziative professionalizzanti offerte dall'Associazione oppure all'esterno della medesima, previa dimostrazione al Comitato Direttivo degli incarichi professionali conseguiti.
Soci ordinari
Sono soci ordinari tutti gli interpreti e traduttori che, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 4, abbiano altresì maturato una esperienza professionale sufficiente per essere considerati professionisti. La loro ammissione avviene valutata sulla base delle pregresse esperienze professionali nell’ambito della mediazione linguistica (corredate da referenze, ricevute fiscali, lettere di incarico o contratti di lavoro nel campo della mediazione linguistica) dal Comitato direttivo, ad insindacabile giudizio del medesimo. I soci ordinari hanno facoltà di collaborare a mansioni che abbiano come fine l'espletamento degli obiettivi associativi; detta collaborazione può essere offerta a titolo gratuito, con rimborso spese; altresì può essere remunerata in occasione di incarichi straordinari.
Soci attivi
Sono soci attivi i soci iscritti da almeno un anno che abbiano apportato regolarmente il loro contributo professionale svolgendo mansioni utili all’Associazione presso la sede della medesima. I soci attivi vengono scelti tra i soci ordinari ad insindacabile giudizio del Comitato Direttivo. Detta collaborazione può svolgersi a titolo gratuito, con rimborso spese, altresì può essere remunerata in occasione di incarichi straordinari.
Art. 6 - MODALITÁ DI AMMISSIONE DEI SOCI
Soci praticanti
Per l'ammissione come socio praticante è richiesta la presentazione di una domanda corredata da CV per la valutazione del percorso formativo e dei titoli di studio conseguiti.
Soci ordinari
Per l'ammissione come socio ordinario si richiede la presentazione di una domanda corredata da titolo di studio e curriculum professionale documentato.
L’ ammissibilità in qualità di socio ordinario del candidato socio praticante è valutata a insindacabile giudizio del medesimo Consiglio sulla base dei criteri stabiliti all’Art. 5.b. del presente statuto.
Art. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA
I soci sono tenuti a versare una quota sociale annuale il cui ammontare sarà fissato annualmente dall’ Assemblea dei soci. La quota associativa dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce. L’Assemblea dei soci può altresì stabilire contributi straordinari a carico dei soci per la realizzazione di scopi particolari a beneficio dei soci medesimi.
Art. 8 - DOVERI DEI SOCI
I soci si impegnano a rispettare gli scopi statutari dell’Associazione. Essi devono inoltre:
a) operare nel rispetto delle condizioni di lavoro approvate dall’Assemblea dei soci;
b) attenersi all’obbligo di lealtà nei confronti di colleghi e clienti e decoro nell’espletamento dell’attività professionale mantenendo il segreto professionale;
Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
Si perde la qualità di socio per dimissioni, per mancato versamento della quota sociale o per decisione di esclusione da parte dell’Assemblea dei soci, dovuta a mancato rispetto degli scopi dell’Associazione, dei doveri dei soci o di quant’altro deliberato dall’Assemblea. Nel caso di mancato versamento della quota associativa, il socio potrà essere riammesso previo pagamento della stessa ed eventuali arretrati.
TITOLO IV
Art. 10 - FONDO COMUNE
Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
a) quote sociali ordinarie e straordinarie corrisposte dai soci;
b) fondi eventualmente costituiti in virtù di lasciti, donazioni o finanziamenti.
Poiché l’Associazione non si propone il conseguimento di utili di gestione il fondo comune viene utilizzato per il conseguimento degli scopi statutari, nonché per le spese di gestione. Il Tesoriere provvederà ogni anno alla compilazione del bilancio in tempo utile per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea annuale dei soci.
Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
a) quote sociali ordinarie e straordinarie corrisposte dai soci;
b) fondi eventualmente costituiti in virtù di lasciti, donazioni o finanziamenti.
Poiché l’Associazione non si propone il conseguimento di utili di gestione il fondo comune viene utilizzato per il conseguimento degli scopi statutari, nonché per le spese di gestione. Il Tesoriere provvederà ogni anno alla compilazione del bilancio in tempo utile per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea annuale dei soci.
TITOLO V
Art. 11 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo.
c) L’Assemblea dei soci elegge inoltre il Presidente e il Tesoriere, che sono membri del Consiglio Direttivo. Le cariche sociali non sono retribuite per lo svolgimento delle attività ordinarie, ma possono essere previsti dei rimborsi spese e dei compensi in presenza di incarichi o progetti straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci svolge le seguenti mansioni:
a) elegge il Presidente e il Tesoriere, nomina gli altri membri del Consiglio Direttivo, e vota mozioni di sfiducia nei loro confronti;
b) delibera in merito alla politica dell’Associazione e alla fissazione delle condizioni di lavoro dei soci:
c) approva i bilanci annuali e l’ammontare delle quote associative;
d) delibera sulle proposte di esclusione dei soci;
e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dal presente statuto o dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e dai soci.
Art. 13 - L’Assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative; hanno diritto di voto esclusivamente i membri del Consiglio direttivo ed i soci attivi. L’Assemblea ha luogo una volta all’anno nel mese di gennaio; Ogni socio può farsi rappresentare in seno all’Assemblea da un altro socio avente diritto di voto mediante delega scritta. L’Assemblea straordinaria ha luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 14 - La convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria avviene mediante semplice avviso, indicante luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione, inviato a tutti i soci attivi dal Presidente, trenta giorni prima della data della riunione in caso di Assemblea ordinaria, venti in caso di Assemblea straordinaria.
Art. 15 - In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera su tutti gli oggetti a maggioranza semplice. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con qualsiasi numero di presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Tesoriere; in assenza anche di quest’ultimo, l’Assemblea provvede ad eleggere a maggioranza semplice il Presidente dell’Assemblea. L’Assemblea nomina un Segretario e uno Scrutatore. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Associazione, dal Segretario e dallo Scrutatore dell’Assemblea.
Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da:
a) il Presidente;
b) il Tesoriere;
c) il Segretario;
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o uno dei membri ne faccia richiesta mediante preavviso di almeno cinque giorni prima della riunione.Le decisioni sono prese a maggioranza semplice di voti; In caso di parità dei voti, il voto del Presidente o chi ne fa le veci vale il doppio.
Art. 18 - Le competenze del Consiglio Direttivo sono le seguenti:
a) garantire il corretto funzionamento dell’Associazione e assicurarne l’ordinaria amministrazione;
b) convocare l’Assemblea e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
c) deliberare in merito all’ammissione di nuovi soci;
d) definire le condizioni di lavoro dei soci e predisporre annualmente un tariffario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) in caso di dimissioni o di impossibilità di portare a termine il mandato da parte del Presidente o del Tesoriere eleggere fra i propri membri un Presidente o un Tesoriere ad interim fino all’Assemblea successiva.
Art. 19 - PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i soci fondatori e i soci da almeno un anno; rimane in carica due anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne convoca e presiede le riunioni. Conserva copia aggiornata dei documenti dell’Associazione e svolge tutte le funzioni amministrative, coadiuvato dai membri del Consiglio Direttivo.
Art. 20 - TESORIERE
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea tra i soci fondatori e i soci da almeno un anno; rimane in carica due anni ed è rieleggibile .Il Tesoriere amministra i fondi dell’Associazione in conformità con gli scopi dell’Associazione e le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; prepara inoltre il bilancio annuale dell’ Associazione. Il Tesoriere fa le veci del Presidente in assenza di quest’ultimo in seno all’Assemblea dei soci.
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo.
c) L’Assemblea dei soci elegge inoltre il Presidente e il Tesoriere, che sono membri del Consiglio Direttivo. Le cariche sociali non sono retribuite per lo svolgimento delle attività ordinarie, ma possono essere previsti dei rimborsi spese e dei compensi in presenza di incarichi o progetti straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci svolge le seguenti mansioni:
a) elegge il Presidente e il Tesoriere, nomina gli altri membri del Consiglio Direttivo, e vota mozioni di sfiducia nei loro confronti;
b) delibera in merito alla politica dell’Associazione e alla fissazione delle condizioni di lavoro dei soci:
c) approva i bilanci annuali e l’ammontare delle quote associative;
d) delibera sulle proposte di esclusione dei soci;
e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dal presente statuto o dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e dai soci.
Art. 13 - L’Assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative; hanno diritto di voto esclusivamente i membri del Consiglio direttivo ed i soci attivi. L’Assemblea ha luogo una volta all’anno nel mese di gennaio; Ogni socio può farsi rappresentare in seno all’Assemblea da un altro socio avente diritto di voto mediante delega scritta. L’Assemblea straordinaria ha luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 14 - La convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria avviene mediante semplice avviso, indicante luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione, inviato a tutti i soci attivi dal Presidente, trenta giorni prima della data della riunione in caso di Assemblea ordinaria, venti in caso di Assemblea straordinaria.
Art. 15 - In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera su tutti gli oggetti a maggioranza semplice. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con qualsiasi numero di presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Tesoriere; in assenza anche di quest’ultimo, l’Assemblea provvede ad eleggere a maggioranza semplice il Presidente dell’Assemblea. L’Assemblea nomina un Segretario e uno Scrutatore. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Associazione, dal Segretario e dallo Scrutatore dell’Assemblea.
Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da:
a) il Presidente;
b) il Tesoriere;
c) il Segretario;
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o uno dei membri ne faccia richiesta mediante preavviso di almeno cinque giorni prima della riunione.Le decisioni sono prese a maggioranza semplice di voti; In caso di parità dei voti, il voto del Presidente o chi ne fa le veci vale il doppio.
Art. 18 - Le competenze del Consiglio Direttivo sono le seguenti:
a) garantire il corretto funzionamento dell’Associazione e assicurarne l’ordinaria amministrazione;
b) convocare l’Assemblea e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
c) deliberare in merito all’ammissione di nuovi soci;
d) definire le condizioni di lavoro dei soci e predisporre annualmente un tariffario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) in caso di dimissioni o di impossibilità di portare a termine il mandato da parte del Presidente o del Tesoriere eleggere fra i propri membri un Presidente o un Tesoriere ad interim fino all’Assemblea successiva.
Art. 19 - PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i soci fondatori e i soci da almeno un anno; rimane in carica due anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne convoca e presiede le riunioni. Conserva copia aggiornata dei documenti dell’Associazione e svolge tutte le funzioni amministrative, coadiuvato dai membri del Consiglio Direttivo.
Art. 20 - TESORIERE
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea tra i soci fondatori e i soci da almeno un anno; rimane in carica due anni ed è rieleggibile .Il Tesoriere amministra i fondi dell’Associazione in conformità con gli scopi dell’Associazione e le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; prepara inoltre il bilancio annuale dell’ Associazione. Il Tesoriere fa le veci del Presidente in assenza di quest’ultimo in seno all’Assemblea dei soci.
TITOLO VI
REGOLAMENTI
Art. 21 - Il presente Statuto potrà essere integrato da regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei Soci.
Art. 22 - Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge contenute nel Codice Civile.
Art. 21 - Il presente Statuto potrà essere integrato da regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei Soci.
Art. 22 - Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge contenute nel Codice Civile.