I traduttori possono assumere ruoli presso i Tribunali e (in Italia) le Camere di commercio nei casi in cui queste istituzioni devono celebrare giudizi o dirimere controversie tecniche richiedenti l'intervento di una persona con adeguate conoscenze linguistiche.
Le Camere di commercio italiane gestiscono un albo di traduttori «periti esperti». Una commissione verifica titoli ed esperienza dei candidati e, in presenza di requisiti sufficienti, ne iscrive il nomi nativo all'albo. La Camera di commercio mette poi i nomi dei traduttori iscritti a disposizione dei vari enti che li richiedono. Non molto diverso è il ruolo dei traduttori consulenti tecnici dei Tribunali, che vengono chiamati a operare in processi, interroga tori e altri atti che coinvolgo. In Italia, per iscriversi agli elenchi dei consulenti tecnici di Tribunali e Camere di commercio vi sono procedure e presupposti differenti da luogo a luogo: la soluzione più sicura è informarsi direttamente sul posto. In molti casi, autorità e notai ricevono le traduzioni solo se il traduttore presta un giuramento con il quale si dichiara consapevole che la sua traduzione assume funzione di atto ufficiale. In Italia questo giuramento prende il nome di asseverazione. In teoria chiunque può prestare un giuramento dinanzi a un pubblico ufficiale: in molti Tribunali italiani perciò è sufficiente rivolgersi alla Cancelleria con la traduzione, l'originale e il verbale di asseverazione rilegati in un unico fascicolo (che dopo l'asseverazione diventerà inscindibile), presentare un documento d'identità ed eseguire l'asseverazione. Altri Tribunali richiedono invece l'iscrizione alla lista dei consulenti tecnici d'ufficio. L'asseverazione è possibile anche dinanzi ai notai e, teoricamente, alle cancellerie di Procure e altri organi dello Stato (raramente disponibili, però). Non hanno nulla a che vedere con il traduttore invece la procedura di legalizzazione e l'apposizione della Apostilla dell'Aja. Si tratta di pratiche aventi lo scopo di attestare non la veridicità della traduzione ma la qualifica del pubblico ufficiale che firma un certo atto. Un esempio: affinchè un notaio svizzero possa ricevere un documento di un ente pubblico italiano, il documento deve recare l'Apostilla dell'Aja, che attesta la qualificazione di chi lo ha firmato. Queste pratiche sono svolte non dai traduttori ma dalle Procure della Repubblica (in Italia) o dalle ambasciate. Molti traduttori aspirano a iscriversi agli albi di Tribunali e Camere di commercio (che non sono albi professionali!) per ricevere lavoro ma anche per arricchire la propria immagine. Le ricadute positive possono esserci, ma non bisogna sottovalutare che agire come traduttori o interpreti in ambiti processuali comporta tutte le responsabilità connesse all'accertamento di una verità in un contesto giudiziario. Un errore in una traduzione asseverata o una perizia incauta possono perciò scatenare tutte le conseguenze previste nei casi di falsità ideologica.
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Giugno 2019
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