Raccogliamo quotidianamente molte lamentele da parte di traduttori che non vedono i loro accordi economici rispettati da parte dei committenti. Va anche detto che , in base ad una statistica della ns Associazione, la maggior parte dei traduttori (solitamente quelli alle prime armi) affidano i loro accordi, preventivi e termini di pagamento, stabiliti con i committenti di servizi di traduzione, esclusivamente ad uno scambio di messaggi tramite posta elettronica o, ancora peggio , si limitano ad accordi orali.
L'unico modo per tutelarsi da spiacevoli imprevisti e diatribe che possono derivare da scarsa chiarezza nell'esposizione del criterio di quantificazione del lavoro ( prezzo a carattere? a parola? a cartella? calcolato su quale lingua? lingua di partenza o lingua di arrivo?) oppure da committenti furbi che non specificano i termini di pagamento, ma solo quelli di consegna, e molte altre casistiche che possono verificarsi è quello di pretendere dal committente di mettere in forma scritta tutti gli accordi che di seguito andremo ad illustrarvi. Per evitare brutte sorprese, il primo criterio è, appunto, capire se il committente intende accettare di prendere accordi scritti che abbiano valore legale. Nel caso in cui non dovesse accettare, sappiate che vi trovate di fronte ad un potenziale insolvente. Ai traduttori ancora inesperti di contrattazione e agli inizi della professione che dovessero decidere di accettare incarichi sommari stabiliti oralmente o via email (senza che il committente sottoscriva un accordo chiaro che preveda ogni termine dell'accordo , come di seguito vi mostremo ) , pur di lavorare, possiamo solo dire : " Vi avevamo avvertiti!" Solitamente un committente che accetta una contrattazione chiara per entrambe le parti è anche consapevole del fatto che, se non dovesse rispettare i termini dell'accordo, rischierebbe di doversi accollare spese legali che rischiano di essere superiori all'importo dovuto al traduttore. Questo significa che, in caso di ritardi nel pagamento nella maggior parte dei casi è sufficiente un minaccioso sollecito di pagamento per vedere liquidate le proprie competenze. Nei casi peggiori, sarebbe necessaria , invece, una ingiunzione di pagamento, inviata da un legale di vs fiducia. A breve saremmo in grado di offrire, a chi tra voi ne avesse necessità, servizi legali grazie ad uno studio legale convenzionato con l'Associazione, per garantirVi serietà professionale e spese legali contenute. Stiamo, inoltre, attivando anche una convenzione con uno studio commerciale per chi tra voi volesse essere seguito sulle questioni fiscali, sempre a costi agevolati. Di seguito potete trovare un esempio pratico, a compilazione guidata, della contrattazione necessaria al buon esito dell'accordo degli esempi pratici di contratti che potrete utilizzare per i vs accordi: PASSO NR. 1 - Il preventivo Il preventivo può essere un documento informale (se poi è seguito dagli accordi successivi che troverete di seguito) e serve esclusivamente ad informare il potenziale committente sul costo del servizio che vi ha richiesto. E' buona prassi, già dalla stesura del preventivo, anticipare i termini di pagamento, così da non incorrere in discussioni successive. Nella quantificazione totale del lavoro non bisogna dimenticare di specificare se la somma totale richiesta è un importo da intendersi netto oppure lordo. PASSO NR. 2 - L'accordo-tipo che il committente deve sottoscrivere (in seguito a Vs proposta) Esempio di contratto di traduzione ( oppure accordo di prestazione di servizio occasionale) con redazione guidata Con la presente scrittura il committente ___________________ con sede legale/residente in __________________CF/RAGIONE SOCIALE ________________ (NB nel caso in cui il committente fosse una persona fisica è sufficiente che indichi a questo punto il suo codice fiscale, se, invece è un'azienda è necessario che specifichi la ragione sociale: denominazione azienda, sede legale e partit) conferisce al traduttore ________________ che accetta, l'incarico di tradurre ____________________________________________(N.B. specificare il tipo di documento che sarà oggetto di traduzione) nei termini indicati La traduzione dovrà essere consegnata al committente entro e non oltre il ____/____/____. La traduzione dovrà essere eseguita nella seguente modalità _______________ (n.b. se si tratta di un documento digitale è necessario definire in che formato va editato il documento) e consegnata nella seguente modalità _______________________(N.B. il committente potrebbe voler ricevere la traduzione su CD e ,anticipatamente, via email) Il traduttore si impegna alla riservatezza sia sul presente contratto sia sul contenuto della traduzione. Il compenso è pattuito nella misura di € ___.___.___ ( ____________________ euro) a cartella/riga/parola/carattere.(NB. calcolati su ( lingua di arrivo? la lingua di partenza?) (N.B. Nel caso si abbia una partita IVA va aggiunta la seguente dicitura) "I succitati compensi si intendono al netto di I.V.A. e di contributo INPS (4%) e al lordo della Ritenuta di Acconto, nei casi applicabili." ( N.B. Nel caso non si abbia una partita IVA si parla di prestazione occasionale, per cui va aggiunta la seguente dicitura. "I succitati compensi si intendono al netto di ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del Dpr 600/73;" (NB Nel caso in cui, nell'anno fiscale in corso, si siano già superati compensi per un importo superiore ai 5000 euro è necessario informarsi sul "regime de minimis" ) Il pagamento sarà effettuato tempestivamente , in un unica soluzione, alla consegna del testo tradotto (oppure : a ricevimento della relativa fattura, oppure entro 30 gg dal ricevimento fattura) e comunque non oltre i….............. giorni dalla emissione della stessa. Il traduttore ha il diritto di prendere visione anticipatamente del testo da tradurre e di disporre della documentazione sull'argomento in possesso del Committente. La consegna e il ritiro del materiale oggetto della traduzione saranno a cura e a carico del Committente (N.B. oppure definire altre modalità concordate) Firma del committente ------------------------------------------------------------- Luogo e data ------------------------------------------------------------------ ________________________________________________________________________________________________ Dopo la firma del suddetto accordo il traduttore è tenuto ad accettare l'incarico nei termini stabili. Di seguito trovate un esempio pratico guidato. PASSO NR. 4 - La Vs conferma di accettazione di incarico Esempio di " accettazione di incarico di traduzione" In seguito al preventivo inviatovi in data____________ a mezzo _____________________ e successivi accordi telefonici/mail confermo il Vs. ordine n° ___________________( se il committente è un' azienda va specificato il nr. di ordine ) del _______________. Riepilogo condizioni di lavoro: A. Testo originale in lingua ______________________ da tradurre in lingua_________________ per nr.......................cartelle/parole/righe/caratteri (specificare con esattezza il criterio di quantificazione , come previsto nel contratto di traduzione, ............................................................................ B Compenso concordato € ______________ (____________________ euro) per cartella/parola/riga/carattere di partenza/arrivo (specificare se il calcolo è effettuato sulla lingua di partenza o di arrivo) , al netto di IVA (solo per chi ha la P.I.) e 4% di contributo INPS (solo per chi ha la P.I.) e al lordo della Ritenuta d'Acconto . C. Pagamento entro 30 gg. data fattura fine mese , come da normativa europea attualmente in vigore .(NB oppure diversi accordi concordati) D. Consegna: entro e non oltre il_____________ su supporto …..................... ed anticipata via e-mail appena disponibile nella versione finale. Firma del traduttore ----------------------------------------------------------------------- Luogo e data ----------------------------------------------------------------------------- Dopo aver inviato al committente quest'ultimo documento, ci si può finalmente dedicare alla traduzione, con una buone dose di serenità. Nel prossimo post vi indicherò l'ultimo passo da compiere, dopo la consegna al committente della traduzione, ossia come si compila una ricevuta di compenso per prestazione occasionale. Edma Vernieri Cotugno
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L’INPS ha finalmente aggiornato i moduli e le procedure di domanda per la malattia domiciliare e i congedi parentali, includendo i liberi professionisti.
ACTA - Associazione Consulenti Terziario Avanzato Vous êtes passionnés par les langues étrangères ? Le métier de traducteur vous attire ? Vous désirez en apprendre plus sur la façon de devenir traducteur assermenté ?
Le Village de la Justice fait la lumière sur tout ce qu’il faut savoir sur ce titre de plus en plus prisé. Que fait-il ? La traduction assermentée consiste à traduire de façon certifiée un certain nombre de documents comme des actes de procédure, des actes notariés, des actes d’huissier, des actes administratifs, etc. Il s’agit d’informations officielles pouvant être présentées à toutes administrations, institutions et autorités en France comme à l’étranger. Le traducteur, reconnu comme étant un officier ministériel, certifie qu’un texte est la traduction fidèle et conforme d’un document original. Pour que celle-ci soit reconnue comme étant assermentée, il est obligatoire d’y faire apposer le cachet et la signature du traducteur reconnu officiellement. Le traducteur assermenté doit connaître une ou plusieurs langues étrangères mais également maitriser l’écrit de sa langue maternelle. Il doit être capable de traduire des textes sans en modifier ni le fond ni la forme. Attention, il est important de ne pas confondre le métier de traducteur de celui d’interprète. La grande différence entre ces deux métiers est le moyen de communication employé par chacun : l’écrit pour le premier et l’oral pour le second. Ces activités sont bien distinctes dans la mesure où leurs exigences et leur finalité diffèrent. Le traducteur travaille sur la langue écrite en prenant du temps car il lui faut traduire du mieux possible et de manière fidèle alors que l’interprète doit retranscrire dans l’immédiat et sans préparation tous types de discours ou de conversation. Agréé par la Cour de cassation ou les Cours d’appel, le traducteur assermenté peut assister la justice dans son travail. Il est alors considéré comme étant un expert judiciaire. Il intervient à la demande des magistrats, des officiers de police judiciaire, des avocats ou des justiciables dans le but de traduire des documents destinés à être produits en justice. Il peut être appelé à se prononcer sur le sens précis d’un texte ou sur la qualité d’une traduction. Ce métier exige des qualités d’analyse et de rigueur ainsi que le sens de la précision. Les interventions se faisant à la demande, il faut aussi être très disponible. Formalisme à respecter pour être un traducteur assermenté. Il est indispensable d’être titulaire d’un diplôme reconnu de niveau Bac+5 obtenu dans une université (Master en langue étrangère) ou dans une école spécialisée. Pour être inscrit sur une liste de Cour d’appel, il faut présenter sa candidature au procureur de la République près le Tribunal de grande instance. La police, après une enquête de moralité, transmettra le dossier à la Cour d’appel correspondante. Le titre de traducteur assermenté est alors conféré par cette Cour à l’issue d’une prestation solennelle de serment. Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Il existe aussi une liste nationale de traducteurs assermentés. Pour qu’un traducteur puisse figurer sur cette liste et ainsi pouvoir être agréé par la Cour de cassation, il doit déjà inscrit sur la liste d’une Cour d’appel depuis trois ans minimum. Le traducteur exerce principalement en tant qu’indépendant. Sa mission d’expert judiciaire ne s’exerce qu’à titre accessoire. Des liens complémentaires :
Scopri di più su http://www.village-justice.com/articles/traducteur-assermente,14772.html#uCovuOZIp5mXZAdl.99 QUANDO E' RICHIESTA L'ASSEVERAZIONE?
L’asseverazione (anche comunemente chiamata “traduzione giurata” o “traduzione certificata”) viene solitamente richiesta per attestati, diplomi, certificati, contratti, lettere d’incarico, atti del processo e, in generale, in tutti i casi in cui è necessario che sia attestata ufficialmente la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale, in modo che la traduzione abbia validità nel paese in cui dev’essere utilizzata. COME SI PROCEDE? Di fatto si tratta, per il traduttore che ha redatto la traduzione, di recarsi personalmente davanti a un funzionario del Tribunale o del Giudice di Pace a ciò preposto, e firmare un verbale che viene successivamente allegato ai testi presentati (il testo originale e il testo tradotto), in cui è riportato il suo giuramento di aver “BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALL’INCARICO AFFIDATOGLI, AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA”. La sottoscrizione del verbale comporta per il traduttore l’assunzione ufficiale della responsabilità civile e penale relativamente alla traduzione. Normativa di riferimento: art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366 Regime fiscale 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine (ogni pagina non può avere più di 25 righe) del documento tradotto, compreso il verbale. 1 marca da bollo da € 3,54 per ogni documento da asseverare * Attenzione: le suddette sono da considerarsi cifre orientative. Ciascun tribunale è libero di adottare un regime fiscale diverso. Documenti necessari
Ufficio competente: le Cancellerie di qualsiasi Ufficio Giudiziario, compreso l’Ufficio del Giudice di Pace. Traduzioni esenti da bollo: in alcuni casi, espressamente previsti dalla legge, le traduzioni sono esenti da bollo. Niente marche, quindi, per atti quali: adozioni, richiesta di borse di studio, cause di separazione e divorzio, cause di lavoro e previdenza, ecc.). Sull’atto andranno trascritti gli estremi della legge che prevede l’esenzione. Asseverazione di traduzioni da una lingua straniera ad un’altra lingua straniera: per asseverare un documento del genere è necessario passare dalla lingua italiana, non essendo possibile asseverare traduzioni inter-lingua. Se, ad esempio, deve essere asseverata la versione tradotta in francese, di un documento originariamente redatto in inglese, dovrà prima eseguirsi la traduzione e la relativa asseverazione da inglese a italiano e quindi la traduzione e relativa asseverazione da italiano a francese. Attenzione! L’asseverazione è un atto pubblico di competenza del Cancelliere. Il giurare senza la presenza del pubblico ufficiale non haalcun significato giuridico. Il giurante, infatti, non assume per il solo fatto di giurare, la figura di pubblico ufficiale. ___________________________________________________________________________________________ Se la traduzione asseverata deve essere trasmessa all’estero, è necessario legalizzare la firma del cancelliere preposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. La legalizzazione serve a certificare la provenienza degli atti e la qualifica di chi li ha firmati. Consiste nell’attestazione ufficiale (mediante apposito timbro) della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell’autenticità della firma stessa. Competenza: alla legalizzazione delle firme provvedono
- atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera, affinché abbiano valore in Italia.
Numerose Convenzioni internazionali, tuttavia, sopprimono o semplificano le procedure di legalizzazione come, ad esempio: - Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d.”Apostille”, in luogo della legalizzazione. L’Apostille è un timbro speciale di forma quadrata che attesta l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante, da parte dell’autorità del Paese in cui l’atto è formato, abilitata dallo Stato stesso. - Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968 Sono esenti da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla convenzione: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna - Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Ai sensi di questa convenzione, ratificata dall’Italia con L. 24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione. Per gli altri Stati comunitari, anche se aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, se aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Esistono anche accordi bilaterali tra alcuni Stati che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per determinati tipi di atti. E’ quindi sempre opportuno verificare singolarmente i vari accordi esistenti Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. 32/2014, attuativo della delega conferita al Governo per il recepimento delle Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Il provvedimento entrerà in vigore il 2 aprile 2014.
“La Direttiva 2010/64/UE tende a disciplinare gli standard minimi per garantire il diritto ad un processo corretto ed equo in applicazione dell’art. 6 della Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e degli artt. 47 e 48 (2) della Carta dei diritti fondamentali.” Le previsioni introdotte dal decreto legislativo sono indirizzate a rendere effettivo, per gli indagati e gli imputati alloglotti che non parlano la lingua italiana, il diritto di piena e consapevole partecipazione al processo. Vale la pena leggere l' articolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , in quanto illustra il ruolo affidato dal provvedimento a traduttori e interpreti. I contratti tra editore e traduttore solitamente si compilano in seguito ad una contrattazione tra i medesimi. Di seguito, i traduttori alle prime armi, potranno trovare suggerimenti pratici su come tutelarsi nella contrattazione di un accordo di traduzione per l'editoria.
Ogni editore ha un modello di contratto che propone ai traduttori. Quando un traduttore riceve il contratto è bene che lo legga con attenzione per capire il significato delle varie clausole e proporre le opportune modifiche. Anche se la disparità di forza contrattuale tra una casa editrice, soprattutto se grande, e un singolo traduttore, soprattutto se inesperto, spesso costringe i traduttori ad accettare contratti fortemente sbilanciati a favore dell’editore, c’è sempre un margine di contrattazione che, per quanto piccolo, è cruciale: sia per evitare di incorrere in danni professionali ed economici sia per ottenere le migliori condizioni possibili. Il SINDACATO TRADUTTORI EDITORIALI http://www.traduttoristrade.it/, offre informazioni e tutela ai traduttori editoriali. E' possibile , inoltre, presentare all’editore il contratto di edizione di traduzione modello elaborato da STRADE. Chi avesse dubbi sulle clausole contrattuali che gli vengono proposte può inviare una richiesta all’indirizzo [email protected]. Si raccomanda, la lettura del Vademecum per traduttori editoriali e operanti in diritto d’autore per committenti diversi pubblicato da STRADE., consultare l’apposita sezione. Contratto di edizione di traduzione (commentato) Preambolo Tra …… (ragione sociale della casa editrice), in persona di ….. (nome, cognome e qualifica della persona che sottoscrive il contratto), con sede in ……. codice fiscale/partita IVA ……. (di seguito indicato come l’“Editore”) e ……. (nome del traduttore), residente a …… codice fiscale…… (di seguito indicato come il “Traduttore”) Premesso che l’Editore è titolare del diritto di traduzione, di pubblicazione e di distribuzione in lingua italiana dell’opera …… di…… (di seguito indicata come “l’opera”), in forza del contratto stipulato con …… (autore o editore straniero) in data……. si conviene e si stipula quanto segue: 1. Oggetto del contratto L’Editore affida al Traduttore, che accetta, l’incarico di tradurre dal …….. in italiano l’opera…. di …. 2. Concessione dei diritti di utilizzazione economica Il traduttore, agendo per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, concede all’Editore in via esclusiva e senza limiti territoriali i seguenti diritti di utilizzazione economica della traduzione: - i diritti esclusivi di pubblicazione della traduzione stampata in ogni forma (volume, periodico, dispense etc.). S’intende qui compresa anche la pubblicazione della traduzione, in forma integrale o ridotta, in edizioni speciali per book-club o analoghe organizzazioni, come pure la pre- o post-produzione di parti separate o dell’intera opera in antologie o su quotidiani e periodici o allegate agli stessi anche mediante licenza a terzi. Oltre ai diritti esclusivi sopraccitati, il traduttore concede all’editore i seguenti diritti esclusivi: - diritto di tradurre e diffondere la traduzione in qualsiasi lingua o dialetto; - diritto di adattare ed elaborare la traduzione, o parte della stessa per la riduzione a fumetti, per la riduzione cinematografica, teatrale, radiofonica, televisiva, in cartoni animati, in opere multimediali; - diritto di registrare la traduzione su supporti meccanici o elettronici, nonché di diffonderla attraverso tecnologie informatiche; - diritto di riproduzione vocale della traduzione tramite lettura di un singolo lettore; - diritto di concedere, anche tramite enti di gestione collettiva, licenze per la riproduzione parziale della traduzione mediante fotocopia o procedimenti analoghi; - diritto di autorizzare il prestito o il noleggio della traduzione, come pure di concedere l’esercizio di tali diritti ad organismi di gestione collettiva; - diritti di merchandising. [Questo contratto prevede la concessione di tutti i diritti esclusivi all’editore per il periodo concordato. Lo abbiamo scelto perché molti traduttori non sono consapevoli di quanti diritti rientrino in realtà nel “diritto d’autore”, definito anche “un fascio di diritti”. Secondo la legge (art. 119) ogni singolo diritto è indipendente dagli altri. L’autore ha facoltà di scegliere quali diritti accordare all’editore; può concederli tutti o solo in parte. In pratica l’elenco dei diritti concessi sarà più esteso o più ridotto a seconda della forza contrattuale del traduttore. È da consigliare all’autore e allo stesso editore, ai fini di una non equivoca interpretazione del contratto, di enumerare sempre esplicitamente uno a uno i diritti dati in concessione. Per il traduttore ciò è importante anche perché i contratti che stipulano sommariamente la cessione totale dei diritti in caso di contenzioso legale rischiano di venir interpretati (in presenza di altre clausole anomale) come contratti diversi dal contratto di edizione.] 3. Tipo di contratto e durata della cessione Il presente accordo costituisce contratto di edizione a termine. La concessione dei diritti di utilizzazione economica della traduzione elencati alla clausola 2 ha la durata di anni … (massimo 20) a decorrere dalla firma del contratto. Entro il termine di cui al comma precedente l’Editore potrà pubblicare il testo tradotto nel numero di edizioni che riterrà opportuno e utilizzarlo in ogni altra forma prevista dalla clausola 2. Per le edizioni a stampa il numero minimo di esemplari per ogni edizione non sarà inferiore a… Decorso il periodo di concessione, ove l’editore intendesse continuare la pubblicazione della traduzione, il traduttore s’impegna, a parità di condizione offerte da altri, ad accordargli la preferenza. [Nel contratto di edizione a termine, il numero minimo di esemplari per ogni edizione a stampa va indicato a pena di nullità del contratto. Non di rado, invece, tale indicazione manca.] 4. Trasferimento dei diritti a terzi Il Traduttore autorizza l’editore a concedere ad altri i diritti acquistati grazie al presente contratto, sia in tutto sia in parte, sia in Italia sia all’estero. [In genere l’editore si avoca la facoltà di subcedere a terzi i diritti acquistati; i migliori contratti riconoscono al traduttore una percentuale sul ricavo quando avviene tale subcessione di alcuni o tutti i diritti.] 5. Pacifico godimento dei diritti Il Traduttore dichiara che la traduzione è inedita; dichiara di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario e di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto; garantisce per tutta la durata del contratto il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti; assicura che la traduzione non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, facendo salvo l’editore da tutti i danni e spese che potessero derivargli; s’impegna a prestare a richiesta dell’editore la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi. Il Traduttore s’impegna per tutta la durata del presente contratto a non pubblicare o far pubblicare né in proprio, né in collaborazione con altri, né in forma anonima, né sotto pseudonimo, né con il nome di congiunti altra traduzione dell’opera oggetto del presente contratto. 6. Consegna della traduzione Il Traduttore s’impegna a consegnare la traduzione via e-mail, entro il … [Diversi contratti prevedono la consegna del dattiloscritto in forma cartacea o “su dischetto”. Quasi sempre si tratta di innocui anacronismi ma, per evitare strumentalizzazioni, è bene modificare la clausola prevedendo la semplice consegna in formato digitale via e-mail. Analoga cautela si impone per tutte le clausole relative all’esecuzione della traduzione che fanno riferimento a prescrizioni che il traduttore dichiara di conoscere quando magari non è così. Ecco un esempio: “Nell’esecuzione del lavoro il traduttore si impegna a osservare rigorosamente le specifiche tecnico-editoriali fornitegli e che dichiara di ben conoscere”. Alcuni editori dimenticano di fornire tali specifiche, salvo poi tirarle fuori per contestazioni pretestuose al momento della consegna o del pagamento.] 7. Risoluzione del contratto per inosservanza del termine di consegna In caso di mancato rispetto del termine di consegna, l’Editore potrà considerare risoluto il contratto, previo invio al Traduttore, a mezzo raccomandata A/R, di diffida ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora, alla scadenza del termine, una parte della traduzione sia stata già consegnata, l’Editore potrà considerare risoluto l’intero contratto oppure considerarlo adempiuto per la sola parte già tradotta e consegnata. Il compenso verrà proporzionalmente ridotto e l’attribuzione della paternità della traduzione avverrà secondo le modalità d’uso. 8. Accettazione della traduzione L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro 30 giorni dalla consegna. Qualora la traduzione non venisse accettata perché non conforme ai criteri stabiliti e alle indicazioni fornite dall’Editore ovvero contenesse errori di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da renderla non pubblicabile senza un’adeguata revisione, e ciò ad esclusivo giudizio dell’Editore, questi potrà a sua scelta considerare risoluto il contratto e ritenersi liberato da qualsiasi obbligo, dandone comunicazione al Traduttore, oppure affidare ad altri la revisione della traduzione. In tal caso nessuna obiezione potrà essere mossa dal Traduttore, il quale potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del suo nome; l’Editore corrisponderà al Traduttore il compenso previsto, detratto il costo della revisione. Nel caso in cui la traduzione richieda una sostanziale rielaborazionel’Editore avrà la facoltà di non indicare il nome del Traduttore o di affiancare ad esso il nome del revisore e di ridurre il compenso del Traduttore. [Una clausola del genere è inaccettabile e non di rado viene usata strumentalmente da editori in malafede per non pagare il traduttore. Questi, dopo aver lavorato mesi, rischia di vedersi arbitrariamente privare di ogni diritto, a meno di non intentare una causa legale (perché comunque il pagamento del compenso da parte dell’editore è un obbligo di legge e non una facoltà). Certi contratti prevedono addirittura che, nel caso l’editore non si faccia sentire (magari dopo aver fissato un termine per l’accettazione di mesi mentre è opportuno limitarlo a un massimo di 30 giorni), sia il traduttore a dover sollecitare l’approvazione, né fissano un limite temporale entro cui l’editore deve esprimersi. Es. “L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro 60 giorni dalla consegna. Trascorso inutilmente tale termine, il Traduttore potrà chiedere all’Editore di manifestare la sua decisione.” Per giunta alcuni editori vincolano il pagamento all’accettazione della traduzione. È chiaro che un traduttore che accetti questi termini deve mettere in conto di regalare il suo lavoro. Si raccomanda, nel caso ci si veda proporre tale clausola, di modificarla in modo da ridurre il rischio in termini accettabili. Ecco due possibilità: 1) Modifiche limitative della clausola “L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro ... giorni dalla consegna. Trascorso tale termine senza contestazioni scritte e motivate, inviate al traduttore tramite raccomandata A.R, che attestino la grave insufficienza della traduzione, questa s’intenderà accettata. Qualora la traduzione non venisse accettata perché non conforme ai criteri stabiliti ovvero contenesse errori di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da non essere pubblicabile senza una radicale revisione, l’Editore potrà affidare ad altri la revisione detraendone il costo dal compenso del traduttore per un massimo di un quarto dell’importo stabilito. In tal caso nessuna obiezione potrà essere mossa dal Traduttore, il quale potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del suo nome, mentre l’Editore avrà la facoltà di affiancare al nome del traduttore quello del revisore.” Così si dà all’editore solo la possibilità di far correggere la traduzione, dietro una sostanziale ma limitata decurtazione del compenso, senza più offrirgli la possibilità di liquidare ogni diritto del traduttore. L’editore potrà affiancare il nome del revisore a quello del traduttore ma non eliminare quest’ultimo. 2) Stipulare una data certa per l’accettazione in seguito alla visione dei primi capitoli. Es. “L’Editore si impegna ad accettare il lavoro dopo i primi due capitoli eseguiti e sottoposti alla sua attenzione dal Traduttore.”] 9. Revisione e modifiche della traduzione La revisione della traduzione avverrà mediante il contatto e la collaborazione tra il Traduttore e il revisore scelto dall’Editore. L’Editore potrà chiedere al Traduttore di apportare nella traduzione, previo consenso del Traduttore stesso, tutte le variazioni che ritenesse necessarie per migliorare l’aderenza al testo originario o la resa in italiano. Il traduttore introdurrà nel testo le modifiche concordate entro… giorni. Qualora il Traduttore non provvedesse ad apportare le modifiche richieste nel tempo previsto, senza rispondere alle richieste dell’Editore, questo potrà apportarle direttamente o farle apportare da altri, con possibilità di citarne il contributo. In tal caso il Traduttore potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del proprio nome. 10. Visione e correzione delle bozze Il traduttore ha il diritto di vedere le bozze prima della stampa e s’impegna a correggerle con chiarezza e a restituirle entro … giorni. Trascorso il termine, l’Editore può considerare le bozze approvate per la stampa. [Uno dei diritti morali inalienabili che la legge conferisce all'autore (indipendentemente dal tipo di contratto) è il diritto all'integrità dell'opera, cioè a opporsi a qualunque modifica possa danneggiare l'opera stessa o l'onore e la reputazione dell'autore. Nel contratto di edizione, l’art. 125 della LDA definisce la correzione delle bozze come un diritto e un dovere dell'autore.] 11. Citazione del Traduttore Ai sensi del R.D. n. 1369 del 1942, art. 33, e successive modifiche, il nome del Traduttore verrà citato nel frontespizio o nella copertina del libro. La menzione del traduttore apparirà anche sul catalogo dell’Editore e nella pubblicità dell’opera da questi effettuata. [Per legge l’editore è obbligato a citare il traduttore nel frontespizio o sulla copertina del libro, citarlo solo nel colophon o in altri punti non è sufficiente. Essendo un obbligo legato al diritto morale di paternità dell’opera, vale a prescindere dal tipo di contratto firmato.] 12. Determinazione del compenso Quale compenso per la traduzione e per la concessione dei diritti di cui alla clausola 2 l’Editore corrisponderà al Traduttore la somma di … euro lordi a cartella di 1800 battute spazi inclusi. Tale somma sarà versata entro …. giorni dalla consegna del testo. [La maggior parte dei contratti di edizione di traduzione prevede solo un pagamento a stralcio ma sono in aumento i contratti che prevedono un pagamento misto. Ecco la clausola sul compenso presa da uno di questi contratti: “L’editore corrisponderà al Traduttore la somma di Euro........ ogni 2000 battute spazi inclusi. La suddetta somma è da considerarsi un anticipo non restituibile sulle seguenti royalty, che vengono riconosciute al Traduttore su ogni copia venduta (calcolata sul prezzo di copertina defiscalizzato): la percentuale del ………% (……… per cento) fino a 2000 copie la percentuale del ………% (……… per cento) dalle 2001 a 5.000 copie effettivamente vendute la percentuale del ………% (……… per cento) oltre le 5000 copie. Il rendiconto scritto disposto dall’art. 130 LDA sarà presentato al Traduttore una volta l’anno entro la fine del mese di...” Qualunque sia la forma di pagamento scelta è indispensabile che il termine decorra dalla consegna o comunque da una data certa. Mai accettare pagamenti alla pubblicazione (che potrebbe non avvenire mai) o all’accettazione della traduzione. Nel pagamento misto l’anticipo è da considerarsi la parte fissa del compenso dovuta per la creazione dell’opera su commissione, e quindi non è restituibile. Mai accettare solo royalty a titolo di pagamento.] 13. Carattere dei compensi I compensi spettanti al Traduttore sulla base del presente contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge, dal punto di vista fiscale e sostanziale, quali compensi derivanti dalla cessione dei propri diritti d’autore. 14. Copie omaggio A pubblicazione avvenuta il Traduttore riceverà gratuitamente dall’Editore 5 copie dell’opera. Avrà inoltre diritto allo sconto librario del 20% sulle copie da lui direttamente acquistate per uso non commerciale. 15. Forma delle modifiche Ogni eventuale modifica del contenuto del presente contratto sarà valida e operante solo se fatta per iscritto. 16. Autorità giudiziaria competente Solo competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto sarà il Foro della sede dell’Editore, con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente. Vengono espressamente approvate, ai sensi e agli effetti dell’art. 1341 cod. civ., le clausole n° 4 (trasferimento dei diritti a terzi), n° 7 (risoluzione del contratto per inosservanza del termine di consegna), n° 8 (accettazione della traduzione), n° 16 (autorità giudiziaria competente). [Attenzione alle clausole a doppia sottoscrizione! Il nostro ordinamento prevede una serie di norme volte a evitare che i contraenti più forti o in malafede possano approfittare dei contraenti più deboli e in buona fede. Quindi alcune condizioni del contratto, per avere efficacia, devono essere specificamente approvate per iscritto dal contraente debole. Tali clausole sono disciplinate nell’art. 1341 c.c. secondo comma. Sono considerate clausole vessatorie, e devono essere approvate specificamente per iscritto, quelle condizioni unilateralmente predisposte che stabiliscono, a favore di colui che le ha previste, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere unilateralmente dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, oppure sanciscano a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di fare contestazioni o sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Il codice civile stabilisce l’inefficacia di tali clausole ove non siano state specificatamente sottoscritte dalla parte non predisponente. Non è sufficiente la sottoscrizione globale del contratto o una sottoscrizione cumulativa relativa a tutte queste clausole ma è necessario che ciascuna sia richiamata espressamente, con indicazione del numero e del suo contenuto o anche del solo numero purché questo sia idoneo a rivelare il contenuto della clausola al contraente debole. Quindi si raccomanda al traduttore, nel firmare il contratto, di porre particolare attenzione alle clausole per cui viene richiesta la doppia sottoscrizione.] Presso ogni Tribunale sono istituiti un albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice (per il settore civile) e un albo dei Periti (per il settore penale) divisi per categorie.
Si tratta di registri nei quali sono iscritti i nomi di persone fornite di particolari competenze professionali e tecniche,e di specchiata condotta morale, alle quali il Giudice può affidare l’incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio. Il CTU quindi non esercita mai attività decisoria, che spetta esclusivamente al Giudice, ma svolge la funzione di ausiliario. Gli Albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi non sono provviste di Albi professionali, da un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati. Il Presidente del Tribunale esercita l’attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale. COSA OCCORRE FARE PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE - PERITI DEL TRIBUNALE? Per richiedere l’iscrizione all’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE - per le cause civili -(ART.13 e segg.. DISP.ATT.C.P.C.) E ALL’ALBO DEI PERITI – per le cause penali - (ART. 67 E SEGG. DISP. ATT.C.P.P.) SONO NECESSARI I SEGUENTI REQUISITI: Essere residenti in un comune della giurisdizione del Tribunale in cui si intende fare domanda; nel caso di residenza in comune diverso è necessario avere un domicilio e svolgere attività lavorativa in un comune della giurisdizione. Essere iscritti, da almeno 3 anni , ad un Ordine professionale territorialmente competente (al ruolo dei Periti ed Esperti della C.C.I.A.A. della propria città di residenza ) Per poter essere iscritti al Ruolo del Periti ed Esperti occorre far domanda e sostenere un esame presso la C.C.I.A.A. Non essere iscritti all’Albo CTU e/o all’Albo Periti di altro Tribunale. L'interessato dovrà presentare la propria domanda al Tribunale su carta uso bollo da €14,62 , presso L’UFFICIO DELL’ALBO DEI CTU E DELL’ALBO DEI PERITI che deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del cancelliere che la riceve. Alla domanda devono essere allegati: 1). Fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale. 2). CURRICULUM VITAE molto dettagliato, in carta libera, corredato da copia dei lavori effettuati (a campione),copia di incarichi (a campione) etc . nonchè copia degli eventuali titoli e documenti attestanti la propria esperienza specifica per consentire al Comitato di valutare il possesso, da parte del richiedente, della speciale consulenza tecnica richiesta dall’art. 15 disp. att.c.p.c. e dall’art.69 disp.att.c.p.p. In caso di accoglimento della/e domanda/e l’Ufficio richiederà il pagamento della prevista tassa de iscrizione di circa 170,00 per ciascun albo per il quale si è stato iscritto. Il traduttore e/o interprete dovrà comunque continuare a rinnovare l'iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti della C.C.I.A.A. per mezzo del versamento annuale. In suo difetto, verrà automaticamente cancellato dall'Albo dei CTU - Periti del Tribunale. Il giudice, quando ne avrà bisogno, consulterà l'Albo per chiamare un traduttore e/o interprete come perito o consulente. Il lavoro svolto in qualità di traduttore o di interprete del Tribunale, sfortunatamente, non è molto remunerativo. Non viene conteggiato in base al numero di cartelle/ore di lavoro o giornate, ma in VACAZIONI. Una vacazione è composta da 2 ore di lavoro effettive e la tariffa prevista per i periti e consulenti del Tribunale è pari a 14,68 euro per la PRIMA VACAZIONE (ovvero le prime 2 ore di lavoro) e 8,15 euro per la SECONDA VACAZIONE (ovvero le successive ore di lavoro) ATTENZIONE: Non sono accettate più di 4 vacazioni al giorno (per un totale di 8 ore). Questa modalità di calcolo viene applicata nella maggior parte dei casi nelle CAUSE PENALI. Per le cause civili, è il Giudice a disporre quale delle parti debba accollarsi le spese relative alla traduzione e /o al servizio di interpretariato. In questo caso presenterete una proforma applicando il vs onorario, con il 4% incluso e con IVA 20% e la Cancelleria della Sezione provvederà a mandarvi la notifica. QUAL È LA DIFFERENZA TRA UNA TRADUZIONE GIURATA E UNA TRADUZIONE ASSEVERATA? Non esiste nessuna differenza: chiunque può tradurre e asseverare (o giurare) presso l'ufficio atti notori del Tribunale (salvo conflitto di interessi), ma occorre tener presente che ci si espone PENALMENTE a tutti gli effetti. Il cancelliere non entra nel merito di chi ha eseguito nè di chi assevera la traduzione. Davanti alla sua persona chi si presenta per asseverare giura "di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni che mi sono state affidate, al solo scopo di far conoscere la verità". Poi le conseguenze sono penali, a rischio e pericolo di chi ha sottoscritto l'asseverazione. Dunque, non occorre essere iscritti all'Albo dei Consulenti o dei Periti del Tribunale per asseverare una traduzione. Occorre invece, a seconda di dove venga inviato il documento, fare legalizzare la firma del cancelliere che ha registrato l'asseverazione, presso la Procura della Repubblica della città in cui si risiede, che apporrà l'Apostilla dell'Aja (se il documento viene inviato in uno dei paesi che ha aderito alla Convezione) o la Legalizzazione (per quei paesi che non hanno aderito alla Convenzione). Sarà sufficiente portare e consegnare presso l'Ufficio Legalizzazioni e Apostille il documento che avete asseverato, senza nessun aggravio per il Cliente. Verrà legalizzata la firma del cancelliere o di chi per esso ha sottoscritto con voi l'asseverazione della traduzione. Se non sapete se il paese di destinazione del vostro documento abbia o meno aderito alla Convenzione dell'Aja, l'incaricato del suddetto ufficio provvederà a verificarlo. La legalizzazione o apostille NON E' IMMEDIATA come l'asseverazione: dovrete lasciare il documento in lingua originale e la relativa traduzione asseverata e tornare alcuni giorni dopo (l'attesa è di circa 3 giorni). Non è necessario che sia il traduttore a ritirare il plico; potrà farlo chiunque richiedendolo con il nome che avrete lasciato all'incaricato all'atto della consegna. Queste sono informazioni che spesso il Cliente, avvocati inclusi, non conoscono, quindi è dovere del traduttore esperto fornire anche questo tipo di consulenza. COME SI CALCOLA LA CARTELLA LEGALE E QUANTE MARCHE DA BOLLO SERVONO La cartella di traduzione legale è composta da 1250 battute e non 1500 (in base a questo calcolo vengono anche addebitati i costi per le marche per asseverazione, 1 per ogni 4 pagine legali (1250 battute) di € 14,62. Oltre alle pagine della traduzione è necessario conteggiare una pagina in più per il verbale di asseverazione. Quindi, si ha un documento di 4 pagine, le marche dovranno essere 2 da 14,62 euro, poiché avrete una 5ª pagina, quella appunto del verbale che la cancelleria aggiungerà come ultima. Non tutti i documenti richiedono l'apposizione delle marche, per esempio le traduzioni dei documenti per uso adozione o separazione o divorzio. Poiché però non esiste una vera e propria regola, conviene che il traduttore si rechi presso l'Ufficio Atti Notori ed Asseverazioni e chieda direttamente al Cancelliere o al segretario (oppure telefoni) onde evitare di acquistare inutilmente le marche. Inoltre, è necessario ricordare che esiste un compenso per il servizio di asseverazione di un documento originale, un compenso per l'asseverazione di altre copie conformi e anche per la presentazione presso la Procura della Repubblica per la legalizzazione della firma. Appare evidente che risulta molto più remunerativo, oltre che semplice nella procedura, asseverare le traduzioni individualmente anziché iscriversi presso i tribunali; fermo restando che , in tal caso, i clienti bisogna cercarseli da sé. A.T.I. - Associazione Traduttori e Interpreti L'idea è che ogni mercato locale si sta trasferendo su Internet dove diventa anche un mercato mondiale. Cio’ significa che oramai il luogo dove si compete è il Web. E ancora di più per i centri di traduzione, per ovvi motivi legati all'ultima barriera di Internet, che non è più geografica bensì linguistica. Perciò l'idea di marketing non puo’ prescindere da una presenza robusta sul Web, che ne è proprio il perno, il punto di riferimento al quale ogni azione marketing, promozionale o di comunicazione rimanda. E' un concetto che ruota attorno ai 4 pezzi fondamentali del puzzle internet, che sono :
Poi alla fine del circuito si ricomincia: la REPUTAZIONE rimanda all'IDENTITÀ e così via... Per cui, in questo contesto, la costruzione di un sito Web, anzi di una presenza Web (il sito è soltanto UN elemento della presenza) non è che la condizione sine qua non per tutto il resto. . Va specificato che in un primo momento gli obiettivi sono prima di tutto non economici come ad esempio rafforzare la propria reputazione, comunicare sempre e dappertutto sui valori dell'azienda, cercare di stabilire contatti con clienti potenziali per poi invitarli/incitarli all’azione. Tutto l'Internet gira attorno a questi principi, così come gira attorno alla partecipazione e alle raccomandazioni: è esattemente il principio cardine delle reti sociali (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, per citare le più importanti che ci possono interessare), e piano piano si stanno affermando anche internamente a queste immense reti sociali delle reti "professionali", con una specializzazione, una "verticalizzazione" degli centri d'interessi, compreso per i traduttori. Per cui credere che il primo modo "tradizionale" di ottenere lavori sia il passaparola e che questo tipo di relazione cliente-LSP-traduttori non possa essere replicato su Internet è ignorare totalmente la natura profonda del Web, dove i maggiori protagonisti - da Google a Facebook via Microsoft, Apple, ecc. - stanno proprio implementando delle soluzioni "user-friendly" per aumentare passaparola e raccomandazioni, un principio che per altro sta all'origine del fenomenale successo di Google, e cioè il PageRank... Non si può raccomandare chi non ha una reputazione... e di conseguenza chi non ha una visibilità, una presenza, un'idendità. Forti. Su Internet. Estratto da un articolo di Jean Marie Le Ray OLTRE IL SITO WEB Vendere il proprio servizio rappresenta una delle maggiori difficoltà dei traduttori freelance. Saper dare una giusta immagine di sé e del proprio lavoro serve soprattutto a far sì che il committente riconosca la qualità professionale accettando le tariffe proposte e mantenga il rapporto di fiducia nel futuro, proponendo ulteriori progetti di traduzione. A detta della maggior parte dei traduttori professionisti, il passo più difficile è la creazione di una rete di clientela iniziale, e in questo ambito una corretta redazione del curriculum ha un ruolo chiave (a questo proposito suggerisco i preziosi consigli di Flavia Cerrone su come si scrive un curriculum). È sconsigliabile il cosiddetto “invio a pioggia” di curriculum a tutti i contatti possibili e immaginabili; cerchiamo di individuare un target che risponda alle nostre prerogative (settore di specializzazione, combinazione linguistica, livello di qualità, ecc.). È utile anche inserire il curriculum sul proprio sito web tenendolo costantemente aggiornato. Internet ha portato una grande innovazione, moltiplicando le possibilità di proporsi e pubblicizzarsi, grazie alle numerose community e mailing list del settore. Proz, TranslatorsCafe e Biblit sono le community più frequentate, poiché mettono in contatto i protagonisti del mercato della traduzione dando ai committenti la possibilità di pubblicare inserzioni e selezionare i traduttori; offono inoltre una sezione che consente ai membri di consultarsi sulle scelte terminologiche. Il forum accoglie invece le discussioni più varie su temi legati alla professione e non, dando la possibilità di scambiarsi informazioni utili e consigli. Tra le mailing list ricordiamo Langit, salotto di conversazione di traduttori pronti a offrire aiuti terminologici e suggerimenti su problemi pratici e teorici della professione. È quindi fondamentale puntare soprattutto sulla qualità, che fa sempre rima con professionalità: l’aggiornamento costante e la specializzazione sono investimenti che non possono assolutamente mancare. Svolgere un lavoro più che eccellente è il modo migliore per allargare la propria rete attraverso il passaparola: lo dicono anche gli esperti del marketing, che negli ultimi anni sembrano prediligere la tecnica del buzz marketing (o viral marketing). Il sistema è apparentemente molto semplice: si individuano alcuni consumatori particolarmente soddisfatti del marchio e si affida loro il ruolo di “promotori” del marchio stesso. Come? Stimolando discussioni, curiosità, incitando a parlarne in giro con gli amici e i parenti (nel nostro caso con i colleghi), che saranno incuriositi dal prodotto/servizio e lo acquisteranno, diventandone magari promotori inconsapevoli a loro volta. Semplificare la comunicazione rappresenta quindi la priorità assoluta: il passaparola favorisce la diffusione di un rapporto di fiducia tra il traduttore e il committente, che sarà sicuro di avere a che fare con un professionista serio di cui altre persone si sono ritenute soddisfatte. Non tutti i traduttori sono consapevoli della responsabilità civile che la loro attivita’ comporta se non quando è troppo tardi, ossia quando, in seguito ad un errore di traduzione piu’ o meno grave, si trovano di fronte a una richiesta di risarcimento per un danno causato da un errore di traduzione I traduttori, sono, pertanto , tenuti a risarcire il danno causato durante l'esercizio della loro professione nei confronti del committente anche qualora il committente fosse un’agenzia di traduzioni. In questo caso sara’ tenuto a , risponderà del suo errore verso l'agenzia e non verso il cliente finali. La pr senza dell'agenzia può cambiare qualcosa solo se il traduttore riesce a dimostrare che l'errore all'origine del danno si è prodotto, ad esempio, durante le fasi di revisione o di 'elaborazione del testo, riconducendo l’errore all'attività di terze persone. Altra possibilità è che il traduttore riesca a sostenere che l'agenzia avrebbe dovuto individuare l'errore prima di consegnare il lavoro al cliente finale, ma in questo caso le variabili sono troppe e andrebbero valutate caso per caso, considerando gli accordi scritti o verbali intercorsi tra agenzia e traduttore. Eccovi Un esempio. Un'azienda italiana deve diffondere in Francia 20 000 magliette che riportano un breve slogan pubblicitario in lingua francese. L'azienda affida la traduzione dello slogan a un traduttore che sbaglia a mettere un accento su una parola molto comune. Con un errore ortografico così evidente le magliette non possono essere distribuite e devono essere ristampate. Il traduttore viene condannato a risarcire i maggiori costi subiti dall'azienda italiana per la ristampa, pari ad alcune decine di migliaia di euro. All'origine di questo danno, dall'ammontare non indifferente per il bilancio di un traduttrer ha concorso una causa banalissima: un errore di battitura (nella fretta capita anche ai miglior. Cio’ ha comportato che un danno di decine di migliaia di euro è nato da una traduzione di poche righe, magari svolta distrattamente senza darle eccessiva importanza. Il caso descritto e’ molto semplice ma piu’ frequentemente le cause di responsabilità civile professionale coinvolgono molti convenuti, ciascuno dei quali tende a scaricare la propria responsabilità su qualcun altro o a ridimensionare il proprio ruolo nell'evento, che non sempre è ben definito, così come è spesso controversa la quantificazione del danno. L'errore di traduzione stesso e il suo nesso causale con il danno, in una materia soggetta a interpretazioni come quella linguistica, possono essere contestati in mille modi, scatenando fu rissosi dibattiti tra i periti di parte. Oltre che in una perdita economica e d'immagine, per un traduttore una causa di responsabilità civile professionale si trasforma facilmente in un rompicapo di fronte al quale chi non ha un po' di dimestichezza con avvocati e i tribunali rischia facilmente la crisi di nervi. Il modo migliore per difendersi almeno in parte da questa eventualità è stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per traduttori, che coprirà buona parte dei rischi, ma certamente non tutti.Un'altra possibilità, più complessa però, è esercitare la professione sotto forma di società a responsabilità limitata. In ogni caso, non va mai dimenticato di conservare sempre per almeno cinque anni o più una copia di tutti i propri lavori, in particolare:
A differenza dei lavoratori dipendenti, i liberi professionisti possono essere chiamati dai loro clienti (in questo caso, appunto, le agenzie) a risarcire il danno in quanto soggetti di diritto completamente indipendenti, legati all'agenzia da un contratto d'opera, ( art. 2222 e seguenti del Codice civile). Se un operaio resta gravemente ferito a causa dell'errata tradu zione di un'istruzione all'interno di un manuale tecnico, anche a distanza di tempo dalla consegna del lavoro, non si può sapere con quali argomenti il danneggiato agirà in giudizio, ma si può stare pressoché certi che agirà, o almeno proverà a farlo. Peggio, contro il traduttore potrebbero mobilitarsi le assicurazioni antinfortunistiche, obbligate per legge a risarcire l'operatore infortunato. Forse, l'errore nell'istruzione non è da addebitare al traduttore ma a chi ha impaginato il manuale. Per il traduttore diventera’ essenziale avere tutti i mezzi di prova (cioè, una copia del lavoro fatto, la corrispondenza con l'agenzia e così via) per pro vare in giudizio d'aver consegnato un manuale senza errori ed essere perciò riconosciuto estraneo all'evento. Se non si ha cura del proprio archivio, il rischio di non avere colpe ma non poter validamente provarlo, finendo così condannati a pagare un risarcimento non dovuto, purtroppo esiste. Altri casi nei quali i traduttori possono essere chiamati a risarcire un danno o a pagare delle penali sono dovuti alla diffusione, anche involontaria, d'informazioni riservate del cliente. E' raccomandabile e obbligatorio per legge utilizzare sistemi antivirus riconosciuti e tenerli sempre aggiornati, per prevenire intrusioni e furti di dati sul proprio PC. Se per una traduzione è necessario farsi aiutare da un altro traduttore oppure coinvolgere un consulente tecnico, si invieranno loro copie parziali e rese anonime dei testi, o si impegneranno queste persone per iscritto a rispettare le stesse norme di protezione dei dati concordate con il cliente finale oppure, in mancanza, le norme oggettive vigenti in materia nel rispettivo Paese. I traduttori possono assumere ruoli presso i Tribunali e (in Italia) le Camere di commercio nei casi in cui queste istituzioni devono celebrare giudizi o dirimere controversie tecniche richiedenti l'intervento di una persona con adeguate conoscenze linguistiche.
Le Camere di commercio italiane gestiscono un albo di traduttori «periti esperti». Una commissione verifica titoli ed esperienza dei candidati e, in presenza di requisiti sufficienti, ne iscrive il nomi nativo all'albo. La Camera di commercio mette poi i nomi dei traduttori iscritti a disposizione dei vari enti che li richiedono. Non molto diverso è il ruolo dei traduttori consulenti tecnici dei Tribunali, che vengono chiamati a operare in processi, interroga tori e altri atti che coinvolgo. In Italia, per iscriversi agli elenchi dei consulenti tecnici di Tribunali e Camere di commercio vi sono procedure e presupposti differenti da luogo a luogo: la soluzione più sicura è informarsi direttamente sul posto. In molti casi, autorità e notai ricevono le traduzioni solo se il traduttore presta un giuramento con il quale si dichiara consapevole che la sua traduzione assume funzione di atto ufficiale. In Italia questo giuramento prende il nome di asseverazione. In teoria chiunque può prestare un giuramento dinanzi a un pubblico ufficiale: in molti Tribunali italiani perciò è sufficiente rivolgersi alla Cancelleria con la traduzione, l'originale e il verbale di asseverazione rilegati in un unico fascicolo (che dopo l'asseverazione diventerà inscindibile), presentare un documento d'identità ed eseguire l'asseverazione. Altri Tribunali richiedono invece l'iscrizione alla lista dei consulenti tecnici d'ufficio. L'asseverazione è possibile anche dinanzi ai notai e, teoricamente, alle cancellerie di Procure e altri organi dello Stato (raramente disponibili, però). Non hanno nulla a che vedere con il traduttore invece la procedura di legalizzazione e l'apposizione della Apostilla dell'Aja. Si tratta di pratiche aventi lo scopo di attestare non la veridicità della traduzione ma la qualifica del pubblico ufficiale che firma un certo atto. Un esempio: affinchè un notaio svizzero possa ricevere un documento di un ente pubblico italiano, il documento deve recare l'Apostilla dell'Aja, che attesta la qualificazione di chi lo ha firmato. Queste pratiche sono svolte non dai traduttori ma dalle Procure della Repubblica (in Italia) o dalle ambasciate. Molti traduttori aspirano a iscriversi agli albi di Tribunali e Camere di commercio (che non sono albi professionali!) per ricevere lavoro ma anche per arricchire la propria immagine. Le ricadute positive possono esserci, ma non bisogna sottovalutare che agire come traduttori o interpreti in ambiti processuali comporta tutte le responsabilità connesse all'accertamento di una verità in un contesto giudiziario. Un errore in una traduzione asseverata o una perizia incauta possono perciò scatenare tutte le conseguenze previste nei casi di falsità ideologica. |
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Giugno 2019
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