I contratti tra editore e traduttore solitamente si compilano in seguito ad una contrattazione tra i medesimi. Di seguito, i traduttori alle prime armi, potranno trovare suggerimenti pratici su come tutelarsi nella contrattazione di un accordo di traduzione per l'editoria.
Ogni editore ha un modello di contratto che propone ai traduttori. Quando un traduttore riceve il contratto è bene che lo legga con attenzione per capire il significato delle varie clausole e proporre le opportune modifiche. Anche se la disparità di forza contrattuale tra una casa editrice, soprattutto se grande, e un singolo traduttore, soprattutto se inesperto, spesso costringe i traduttori ad accettare contratti fortemente sbilanciati a favore dell’editore, c’è sempre un margine di contrattazione che, per quanto piccolo, è cruciale: sia per evitare di incorrere in danni professionali ed economici sia per ottenere le migliori condizioni possibili. Il SINDACATO TRADUTTORI EDITORIALI http://www.traduttoristrade.it/, offre informazioni e tutela ai traduttori editoriali. E' possibile , inoltre, presentare all’editore il contratto di edizione di traduzione modello elaborato da STRADE. Chi avesse dubbi sulle clausole contrattuali che gli vengono proposte può inviare una richiesta all’indirizzo [email protected]. Si raccomanda, la lettura del Vademecum per traduttori editoriali e operanti in diritto d’autore per committenti diversi pubblicato da STRADE., consultare l’apposita sezione. Contratto di edizione di traduzione (commentato) Preambolo Tra …… (ragione sociale della casa editrice), in persona di ….. (nome, cognome e qualifica della persona che sottoscrive il contratto), con sede in ……. codice fiscale/partita IVA ……. (di seguito indicato come l’“Editore”) e ……. (nome del traduttore), residente a …… codice fiscale…… (di seguito indicato come il “Traduttore”) Premesso che l’Editore è titolare del diritto di traduzione, di pubblicazione e di distribuzione in lingua italiana dell’opera …… di…… (di seguito indicata come “l’opera”), in forza del contratto stipulato con …… (autore o editore straniero) in data……. si conviene e si stipula quanto segue: 1. Oggetto del contratto L’Editore affida al Traduttore, che accetta, l’incarico di tradurre dal …….. in italiano l’opera…. di …. 2. Concessione dei diritti di utilizzazione economica Il traduttore, agendo per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, concede all’Editore in via esclusiva e senza limiti territoriali i seguenti diritti di utilizzazione economica della traduzione: - i diritti esclusivi di pubblicazione della traduzione stampata in ogni forma (volume, periodico, dispense etc.). S’intende qui compresa anche la pubblicazione della traduzione, in forma integrale o ridotta, in edizioni speciali per book-club o analoghe organizzazioni, come pure la pre- o post-produzione di parti separate o dell’intera opera in antologie o su quotidiani e periodici o allegate agli stessi anche mediante licenza a terzi. Oltre ai diritti esclusivi sopraccitati, il traduttore concede all’editore i seguenti diritti esclusivi: - diritto di tradurre e diffondere la traduzione in qualsiasi lingua o dialetto; - diritto di adattare ed elaborare la traduzione, o parte della stessa per la riduzione a fumetti, per la riduzione cinematografica, teatrale, radiofonica, televisiva, in cartoni animati, in opere multimediali; - diritto di registrare la traduzione su supporti meccanici o elettronici, nonché di diffonderla attraverso tecnologie informatiche; - diritto di riproduzione vocale della traduzione tramite lettura di un singolo lettore; - diritto di concedere, anche tramite enti di gestione collettiva, licenze per la riproduzione parziale della traduzione mediante fotocopia o procedimenti analoghi; - diritto di autorizzare il prestito o il noleggio della traduzione, come pure di concedere l’esercizio di tali diritti ad organismi di gestione collettiva; - diritti di merchandising. [Questo contratto prevede la concessione di tutti i diritti esclusivi all’editore per il periodo concordato. Lo abbiamo scelto perché molti traduttori non sono consapevoli di quanti diritti rientrino in realtà nel “diritto d’autore”, definito anche “un fascio di diritti”. Secondo la legge (art. 119) ogni singolo diritto è indipendente dagli altri. L’autore ha facoltà di scegliere quali diritti accordare all’editore; può concederli tutti o solo in parte. In pratica l’elenco dei diritti concessi sarà più esteso o più ridotto a seconda della forza contrattuale del traduttore. È da consigliare all’autore e allo stesso editore, ai fini di una non equivoca interpretazione del contratto, di enumerare sempre esplicitamente uno a uno i diritti dati in concessione. Per il traduttore ciò è importante anche perché i contratti che stipulano sommariamente la cessione totale dei diritti in caso di contenzioso legale rischiano di venir interpretati (in presenza di altre clausole anomale) come contratti diversi dal contratto di edizione.] 3. Tipo di contratto e durata della cessione Il presente accordo costituisce contratto di edizione a termine. La concessione dei diritti di utilizzazione economica della traduzione elencati alla clausola 2 ha la durata di anni … (massimo 20) a decorrere dalla firma del contratto. Entro il termine di cui al comma precedente l’Editore potrà pubblicare il testo tradotto nel numero di edizioni che riterrà opportuno e utilizzarlo in ogni altra forma prevista dalla clausola 2. Per le edizioni a stampa il numero minimo di esemplari per ogni edizione non sarà inferiore a… Decorso il periodo di concessione, ove l’editore intendesse continuare la pubblicazione della traduzione, il traduttore s’impegna, a parità di condizione offerte da altri, ad accordargli la preferenza. [Nel contratto di edizione a termine, il numero minimo di esemplari per ogni edizione a stampa va indicato a pena di nullità del contratto. Non di rado, invece, tale indicazione manca.] 4. Trasferimento dei diritti a terzi Il Traduttore autorizza l’editore a concedere ad altri i diritti acquistati grazie al presente contratto, sia in tutto sia in parte, sia in Italia sia all’estero. [In genere l’editore si avoca la facoltà di subcedere a terzi i diritti acquistati; i migliori contratti riconoscono al traduttore una percentuale sul ricavo quando avviene tale subcessione di alcuni o tutti i diritti.] 5. Pacifico godimento dei diritti Il Traduttore dichiara che la traduzione è inedita; dichiara di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario e di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto; garantisce per tutta la durata del contratto il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti; assicura che la traduzione non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, facendo salvo l’editore da tutti i danni e spese che potessero derivargli; s’impegna a prestare a richiesta dell’editore la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi. Il Traduttore s’impegna per tutta la durata del presente contratto a non pubblicare o far pubblicare né in proprio, né in collaborazione con altri, né in forma anonima, né sotto pseudonimo, né con il nome di congiunti altra traduzione dell’opera oggetto del presente contratto. 6. Consegna della traduzione Il Traduttore s’impegna a consegnare la traduzione via e-mail, entro il … [Diversi contratti prevedono la consegna del dattiloscritto in forma cartacea o “su dischetto”. Quasi sempre si tratta di innocui anacronismi ma, per evitare strumentalizzazioni, è bene modificare la clausola prevedendo la semplice consegna in formato digitale via e-mail. Analoga cautela si impone per tutte le clausole relative all’esecuzione della traduzione che fanno riferimento a prescrizioni che il traduttore dichiara di conoscere quando magari non è così. Ecco un esempio: “Nell’esecuzione del lavoro il traduttore si impegna a osservare rigorosamente le specifiche tecnico-editoriali fornitegli e che dichiara di ben conoscere”. Alcuni editori dimenticano di fornire tali specifiche, salvo poi tirarle fuori per contestazioni pretestuose al momento della consegna o del pagamento.] 7. Risoluzione del contratto per inosservanza del termine di consegna In caso di mancato rispetto del termine di consegna, l’Editore potrà considerare risoluto il contratto, previo invio al Traduttore, a mezzo raccomandata A/R, di diffida ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora, alla scadenza del termine, una parte della traduzione sia stata già consegnata, l’Editore potrà considerare risoluto l’intero contratto oppure considerarlo adempiuto per la sola parte già tradotta e consegnata. Il compenso verrà proporzionalmente ridotto e l’attribuzione della paternità della traduzione avverrà secondo le modalità d’uso. 8. Accettazione della traduzione L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro 30 giorni dalla consegna. Qualora la traduzione non venisse accettata perché non conforme ai criteri stabiliti e alle indicazioni fornite dall’Editore ovvero contenesse errori di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da renderla non pubblicabile senza un’adeguata revisione, e ciò ad esclusivo giudizio dell’Editore, questi potrà a sua scelta considerare risoluto il contratto e ritenersi liberato da qualsiasi obbligo, dandone comunicazione al Traduttore, oppure affidare ad altri la revisione della traduzione. In tal caso nessuna obiezione potrà essere mossa dal Traduttore, il quale potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del suo nome; l’Editore corrisponderà al Traduttore il compenso previsto, detratto il costo della revisione. Nel caso in cui la traduzione richieda una sostanziale rielaborazionel’Editore avrà la facoltà di non indicare il nome del Traduttore o di affiancare ad esso il nome del revisore e di ridurre il compenso del Traduttore. [Una clausola del genere è inaccettabile e non di rado viene usata strumentalmente da editori in malafede per non pagare il traduttore. Questi, dopo aver lavorato mesi, rischia di vedersi arbitrariamente privare di ogni diritto, a meno di non intentare una causa legale (perché comunque il pagamento del compenso da parte dell’editore è un obbligo di legge e non una facoltà). Certi contratti prevedono addirittura che, nel caso l’editore non si faccia sentire (magari dopo aver fissato un termine per l’accettazione di mesi mentre è opportuno limitarlo a un massimo di 30 giorni), sia il traduttore a dover sollecitare l’approvazione, né fissano un limite temporale entro cui l’editore deve esprimersi. Es. “L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro 60 giorni dalla consegna. Trascorso inutilmente tale termine, il Traduttore potrà chiedere all’Editore di manifestare la sua decisione.” Per giunta alcuni editori vincolano il pagamento all’accettazione della traduzione. È chiaro che un traduttore che accetti questi termini deve mettere in conto di regalare il suo lavoro. Si raccomanda, nel caso ci si veda proporre tale clausola, di modificarla in modo da ridurre il rischio in termini accettabili. Ecco due possibilità: 1) Modifiche limitative della clausola “L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro ... giorni dalla consegna. Trascorso tale termine senza contestazioni scritte e motivate, inviate al traduttore tramite raccomandata A.R, che attestino la grave insufficienza della traduzione, questa s’intenderà accettata. Qualora la traduzione non venisse accettata perché non conforme ai criteri stabiliti ovvero contenesse errori di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da non essere pubblicabile senza una radicale revisione, l’Editore potrà affidare ad altri la revisione detraendone il costo dal compenso del traduttore per un massimo di un quarto dell’importo stabilito. In tal caso nessuna obiezione potrà essere mossa dal Traduttore, il quale potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del suo nome, mentre l’Editore avrà la facoltà di affiancare al nome del traduttore quello del revisore.” Così si dà all’editore solo la possibilità di far correggere la traduzione, dietro una sostanziale ma limitata decurtazione del compenso, senza più offrirgli la possibilità di liquidare ogni diritto del traduttore. L’editore potrà affiancare il nome del revisore a quello del traduttore ma non eliminare quest’ultimo. 2) Stipulare una data certa per l’accettazione in seguito alla visione dei primi capitoli. Es. “L’Editore si impegna ad accettare il lavoro dopo i primi due capitoli eseguiti e sottoposti alla sua attenzione dal Traduttore.”] 9. Revisione e modifiche della traduzione La revisione della traduzione avverrà mediante il contatto e la collaborazione tra il Traduttore e il revisore scelto dall’Editore. L’Editore potrà chiedere al Traduttore di apportare nella traduzione, previo consenso del Traduttore stesso, tutte le variazioni che ritenesse necessarie per migliorare l’aderenza al testo originario o la resa in italiano. Il traduttore introdurrà nel testo le modifiche concordate entro… giorni. Qualora il Traduttore non provvedesse ad apportare le modifiche richieste nel tempo previsto, senza rispondere alle richieste dell’Editore, questo potrà apportarle direttamente o farle apportare da altri, con possibilità di citarne il contributo. In tal caso il Traduttore potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del proprio nome. 10. Visione e correzione delle bozze Il traduttore ha il diritto di vedere le bozze prima della stampa e s’impegna a correggerle con chiarezza e a restituirle entro … giorni. Trascorso il termine, l’Editore può considerare le bozze approvate per la stampa. [Uno dei diritti morali inalienabili che la legge conferisce all'autore (indipendentemente dal tipo di contratto) è il diritto all'integrità dell'opera, cioè a opporsi a qualunque modifica possa danneggiare l'opera stessa o l'onore e la reputazione dell'autore. Nel contratto di edizione, l’art. 125 della LDA definisce la correzione delle bozze come un diritto e un dovere dell'autore.] 11. Citazione del Traduttore Ai sensi del R.D. n. 1369 del 1942, art. 33, e successive modifiche, il nome del Traduttore verrà citato nel frontespizio o nella copertina del libro. La menzione del traduttore apparirà anche sul catalogo dell’Editore e nella pubblicità dell’opera da questi effettuata. [Per legge l’editore è obbligato a citare il traduttore nel frontespizio o sulla copertina del libro, citarlo solo nel colophon o in altri punti non è sufficiente. Essendo un obbligo legato al diritto morale di paternità dell’opera, vale a prescindere dal tipo di contratto firmato.] 12. Determinazione del compenso Quale compenso per la traduzione e per la concessione dei diritti di cui alla clausola 2 l’Editore corrisponderà al Traduttore la somma di … euro lordi a cartella di 1800 battute spazi inclusi. Tale somma sarà versata entro …. giorni dalla consegna del testo. [La maggior parte dei contratti di edizione di traduzione prevede solo un pagamento a stralcio ma sono in aumento i contratti che prevedono un pagamento misto. Ecco la clausola sul compenso presa da uno di questi contratti: “L’editore corrisponderà al Traduttore la somma di Euro........ ogni 2000 battute spazi inclusi. La suddetta somma è da considerarsi un anticipo non restituibile sulle seguenti royalty, che vengono riconosciute al Traduttore su ogni copia venduta (calcolata sul prezzo di copertina defiscalizzato): la percentuale del ………% (……… per cento) fino a 2000 copie la percentuale del ………% (……… per cento) dalle 2001 a 5.000 copie effettivamente vendute la percentuale del ………% (……… per cento) oltre le 5000 copie. Il rendiconto scritto disposto dall’art. 130 LDA sarà presentato al Traduttore una volta l’anno entro la fine del mese di...” Qualunque sia la forma di pagamento scelta è indispensabile che il termine decorra dalla consegna o comunque da una data certa. Mai accettare pagamenti alla pubblicazione (che potrebbe non avvenire mai) o all’accettazione della traduzione. Nel pagamento misto l’anticipo è da considerarsi la parte fissa del compenso dovuta per la creazione dell’opera su commissione, e quindi non è restituibile. Mai accettare solo royalty a titolo di pagamento.] 13. Carattere dei compensi I compensi spettanti al Traduttore sulla base del presente contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge, dal punto di vista fiscale e sostanziale, quali compensi derivanti dalla cessione dei propri diritti d’autore. 14. Copie omaggio A pubblicazione avvenuta il Traduttore riceverà gratuitamente dall’Editore 5 copie dell’opera. Avrà inoltre diritto allo sconto librario del 20% sulle copie da lui direttamente acquistate per uso non commerciale. 15. Forma delle modifiche Ogni eventuale modifica del contenuto del presente contratto sarà valida e operante solo se fatta per iscritto. 16. Autorità giudiziaria competente Solo competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto sarà il Foro della sede dell’Editore, con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente. Vengono espressamente approvate, ai sensi e agli effetti dell’art. 1341 cod. civ., le clausole n° 4 (trasferimento dei diritti a terzi), n° 7 (risoluzione del contratto per inosservanza del termine di consegna), n° 8 (accettazione della traduzione), n° 16 (autorità giudiziaria competente). [Attenzione alle clausole a doppia sottoscrizione! Il nostro ordinamento prevede una serie di norme volte a evitare che i contraenti più forti o in malafede possano approfittare dei contraenti più deboli e in buona fede. Quindi alcune condizioni del contratto, per avere efficacia, devono essere specificamente approvate per iscritto dal contraente debole. Tali clausole sono disciplinate nell’art. 1341 c.c. secondo comma. Sono considerate clausole vessatorie, e devono essere approvate specificamente per iscritto, quelle condizioni unilateralmente predisposte che stabiliscono, a favore di colui che le ha previste, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere unilateralmente dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, oppure sanciscano a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di fare contestazioni o sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Il codice civile stabilisce l’inefficacia di tali clausole ove non siano state specificatamente sottoscritte dalla parte non predisponente. Non è sufficiente la sottoscrizione globale del contratto o una sottoscrizione cumulativa relativa a tutte queste clausole ma è necessario che ciascuna sia richiamata espressamente, con indicazione del numero e del suo contenuto o anche del solo numero purché questo sia idoneo a rivelare il contenuto della clausola al contraente debole. Quindi si raccomanda al traduttore, nel firmare il contratto, di porre particolare attenzione alle clausole per cui viene richiesta la doppia sottoscrizione.]
1 Commento
eric
31/1/2024 11:15:14 pm
cerco lavoro grazie
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Giugno 2019
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