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TRADUZIONI ASSEVERATE (O GIURATE) E LEGALIZZAZIONI

25/3/2014

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QUANDO E' RICHIESTA L'ASSEVERAZIONE?


L’asseverazione (anche comunemente chiamata “traduzione giurata” o “traduzione certificata”) viene solitamente richiesta per attestati, diplomi, certificati, contratti, lettere d’incarico, atti del processo e, in generale, in tutti i casi in cui è necessario che sia attestata ufficialmente la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale, in modo che la traduzione abbia validità nel paese in cui dev’essere utilizzata.


COME SI PROCEDE?

Di fatto si tratta, per il traduttore che ha redatto la traduzione, di recarsi personalmente davanti a un funzionario del Tribunale o del Giudice di Pace a ciò preposto, e firmare un verbale che viene successivamente allegato ai testi presentati (il testo originale e il testo tradotto), in cui è riportato il suo giuramento di aver “BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALL’INCARICO AFFIDATOGLI, AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA”. La sottoscrizione del verbale comporta per il traduttore l’assunzione ufficiale della responsabilità civile e penale relativamente alla traduzione.

Normativa di riferimento: art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366

Regime fiscale

1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine (ogni pagina non può avere più di 25 righe) del documento tradotto, compreso il verbale.

1 marca da bollo da € 3,54 per ogni documento da asseverare

* Attenzione: le suddette sono da considerarsi cifre orientative.  Ciascun tribunale è libero di adottare un regime fiscale diverso.

Documenti necessari

  • Documento d’identità del traduttore
  • Documento oggetto di traduzione, preferibilmente in originale o copia autentica



Ufficio competente
: le Cancellerie di qualsiasi Ufficio Giudiziario, compreso l’Ufficio del Giudice di Pace.

Traduzioni esenti da bollo: in alcuni casi, espressamente previsti dalla legge, le traduzioni sono esenti da bollo. Niente marche, quindi, per atti quali: adozioni, richiesta di borse di studio, cause di separazione e divorzio, cause di lavoro e previdenza, ecc.). Sull’atto andranno trascritti gli estremi della legge che prevede l’esenzione.

Asseverazione di traduzioni da una lingua straniera ad un’altra lingua straniera:  per asseverare un documento del genere è necessario passare dalla lingua italiana, non essendo possibile asseverare traduzioni inter-lingua.

Se, ad esempio, deve essere asseverata la versione tradotta in francese, di un documento originariamente redatto in inglese, dovrà prima eseguirsi la traduzione e la relativa asseverazione da inglese a italiano e quindi la traduzione e relativa asseverazione da italiano a francese.

 
Attenzione! L’asseverazione è un atto pubblico di competenza del Cancelliere. Il giurare senza la presenza del pubblico ufficiale non haalcun significato giuridico. Il giurante, infatti, non assume per il solo fatto di giurare, la figura di pubblico ufficiale.

___________________________________________________________________________________________

Se la traduzione asseverata deve essere trasmessa all’estero, è necessario legalizzare la firma del cancelliere preposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

La legalizzazione serve a certificare la provenienza degli atti e la qualifica di chi li ha firmati. Consiste nell’attestazione ufficiale (mediante apposito timbro) della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell’autenticità della firma stessa.

Competenza: alla legalizzazione delle firme provvedono

  • la Prefettura, per delega del Ministero degli Affari Esteri, quando si tratta di
- atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all’estero;

- atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera, affinché abbiano            valore in Italia.

  • La Procura della Repubblica, nel caso di
- atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari

  • La rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento nel caso di
- atti e documenti formati all’estero e da valere in Italia

Numerose Convenzioni internazionali, tuttavia, sopprimono o semplificano le procedure di legalizzazione come, ad esempio:

- Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d.”Apostille”, in luogo della legalizzazione.

L’Apostille è un timbro speciale di forma quadrata che attesta l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante, da parte dell’autorità del Paese in cui l’atto è formato, abilitata dallo Stato stesso.
 

- Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968

Sono esenti da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla convenzione: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna

- Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987:

Ai sensi di questa convenzione, ratificata dall’Italia con L. 24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.

Per gli altri Stati comunitari, anche se aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, se aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

Esistono anche accordi bilaterali tra alcuni Stati che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per determinati tipi di atti.

E’ quindi sempre opportuno verificare singolarmente i vari accordi esistenti

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