Di seguito elenchiamo alcune agenzie si avvalgono costantemente della collaborazione di interpreti e traduttori .
Per alcune agenzie è possibile fornire la propria prestazione anche a distanza. ARANCHO www.arancho.com - [email protected] via Dario Campana, 56/a – Rimini. Tel. 0541 760800 - fax 0541 790685. MODALITA’: l’agenzia utilizza collaboratori free-lance per l’attività di traduzioni. Gli interessati devono essere in possesso di un diploma di maturità o di laurea, oppure madrelingua con formazione specifica nel settore. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae alla responsabile delle risorse umane /e mail: [email protected]). Si richiede la conoscenza di lingue straniere e il possesso di nozioni di economia e di marketing. LINK UP www.linkup.it - [email protected] via Pegli, 3 – Rimini. Tel. 0541 373581 - fax 0541 379198. L’agenzia opera nel settore congressuale e delle traduzioni. MODALITA’: presentarsi alla sede dell’agenzia con codice fiscale e foto tessera. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: nel settore delle traduzioni devono essere madrelingua o possedere un’ottima preparazione linguistica, in ambito congressuale devono avere precedenti esperienze lavorative nel settore oppure aver frequentato corsi formativi specifici. CAMAS via Cairoli, 69 – Rimini. Tel. 0541 785183 - fax 0541 781608. L’agenzia offre la possibilità di lavorare nell’ambito del settore turistico come interprete, traduttore, hostess e guida. MODALITA’: presentarsi in agenzia con il proprio curriculum. Requisiti: per le guide è preferibile il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, per gli interpreti/traduttori essere madrelingua con la conoscenza della lingua italiana oppure titolo di studio acquisito alla scuola di interpreti/traduttori. HOSTESS SERVICE via Coletti, 4 – Rimini. Tel. 0541 52596 - fax 0541 53810. L’agenzia opera nell’organizzazione delle fiere, congressi, promozioni, interpretariato. MODALITA’: inviare il proprio curriculum alla sede dell’agenzia; chi si candida come hostess deve anche allegare una foto a figura intera; chi si candida come interprete deve possedere una laurea di interpreti e traduttori; chi possiede un’ottima conoscenza linguistica verrà utilizzato per le trattative in fiera e per gli altri servizi. Per i servizi di hostess si richiede bella presenza, professionalità e conoscenza delle lingue. IN LINGUA www.inlingua.it piazzale C. Battisti, 22/B – Rimini. Tel. 0541 51219 - fax 0541 52278. Il centro promuove corsi di lingua e offre servizi di traduzioni, hostess, accompagnatori e guide. MODALITA’: presentare il proprio curriculum alla sede del centro. 2 I candidati all’insegnamento devono essere madrelingua e laureati. Gli interpreti/traduttori devono possedere una laurea in interpreti/traduttori o in lingue. Le guide e gli accompagnatori devono possedere una competenza linguistica e una conoscenza storico-artistica del territorio. IMAGINE Snc www.imaginetraduzioni.it – [email protected] sede Crevalcore BO. Tel. 051 981233 fax 051 982902 MODALITA’: inviare il proprio curriculum tramite e-mail. I candidati devono possedere la padronanza in una lingua straniera e il collegamento ad internet. LIGABUE PAOLA & C. Sas www.paolaligabue.it - [email protected]. Sede Reggio Emilia. Tel. 0522 431835 - fax 0522 438392. MODALITA’: inviare il curriculum all’indirizzo e-mail. Ai candidati non si richiedono requisiti particolari, tranne il possesso di strumentazioni informatiche e il collegamento ad internet. Tutti i candidati verranno sottoposti ad una traduzione di prova, superata la quale inizierà la collaborazione con l’agenzia. GRUPPO 685 P.R. www.gruppo685.com [email protected] corso d’Augusto, 115 – Rimini. Tel. 0541 56084 - fax 0541 437819. Il gruppo gestisce il personale per le fiere, congressuali o similari effettuate a Rimini per le seguenti mansioni: hostess, indossatrici, steward, traduttori . MODALITA’: i candidati devono compilare la scheda presente sul sito. RIMINI ACADEMY www.riminiacademy.it via Quintino Sella, 31 – Rimini. Tel 0541 26665 - fax 0541 25355. MODALITA’: inviare il curriculum alla sede del centro linguistico. I candidati devono possedere una laurea conseguita presso la scuola per interpreti e traduttori. AGIAT Sede legale: via Pani, 5 – Rimini; ufficio: via Tiberio, 31/33 Rimini (c/o Luveria Viaggi). Tel 0541 29699 - fax 0541 56545. E-mail [email protected] MODALITA’: inviare il curriculum con e-mail, fax o posta all’attenzione della sig.ra Elisabeth Cederholm. I candidati devono aver maturato esperienza lavorativa, essere madrelingua e conoscere la lingua italiana. F.B.A.I. Promotion Srl www.fbaipromotion.it - segreteria: [email protected] - Ufficio Risorse Umane: [email protected] viale Marche, 37 - 20125 Milano. Tel. 02 84800065 - fax 02 84810147. MODALITA’: utilizza personale specializzato per eventi, nelle posizioni di promoter, hostess/steward, modelli/modelle, merchandiser, animatori, interpreti/traduttori, roller girl, team leader/supervisor, facchini, driver, security, ballerini, musicisti/cantanti, artisti di strada, personale speciale per eventi. Le candidature devono pervenire alla mail [email protected] o al fax 02 84810147. Il/la candidato/a dovrà inviare un curriculum con 2 foto (preferibilmente primo piano e figura intera) e inserire nell’oggetto la provincia in cui è disponibile a lavorare e la posizione per la quale ci si candida.
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Programma delle attività previste per il corrente anno.
1. TIROCINIO DI TRADUZIONE - LINGUA INGLESE (con pubblicazione sul web delle migliori prove di traduzione). Marzo-Maggio 2014. 2. PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER SOCI, A DISTANZA. I soci che ne facciano richiesta potranno collaborare a varie attività utili al miglioramento dei servizi offerti dall'Associazione. Tutte le attività a cui è possibile partecipare si svolgeranno esclusivamente a distanza, collaborando via email o attraverso il blog associativo. I soci che accetteranno di collaborare con l'Associazione avranno dei benefici, di seguito specificati. Le attività "aperte" per il corrente anno associativo sono : A. Aggiornamento del presente blog associativo (anche per brevi periodi di tempo) attraverso il reperimento o alla redazione di articoli utili all'aggiornamento professionale, articoli didattici, articoli sulle offerte di lavoro per interpreti e traduttori reperite sul web per tutte le lingue, risorse utili per traduttori ed interpreti, guide all'uso dei CAT TOOLS e suggerimenti pratici sulle agenzie e i committenti più affidabili , etc. Attività aperta a tutti i soci. (anche i soci con scarsa esperienza professionale possono collaborare attraverso il reperimento di fonti utili sul web) B. Attività di revisione (a distanza) a favore dei tirocinanti associati da attivarsi per lingue diverse dall'inglese (francese, spagnolo, tedesco, russo, portoghese), in traduzione passiva. Attività aperta esclusivamente ai soci traduttori esperti che abbiamo maturato una esperienza professionale significativa nella combinazione linguistica per la quale si candidano in qualità di revisori. L'impegno di socio revisore va mantenuto e ultimato almeno per la durata di un intero tirocinio di traduzione (durata massima per tirocinio: nr. 2 mesi). I soci che collaboreranno ad uno o ad entrambe le attività proposte per almeno 2 mesi consecutivi avranno: 1. referenze dettagliate e certificate dall'Associazione sulle attività svolte , in formato digitale, da allegare al proprio CV e inserire su siti e social network professionali. 2. ulteriori sconti sui corsi offerti dall'Associazione in convenzione con la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Pescara. 3. ATTIVAZIONE SU RICHIESTA DEL SERVIZIO "SITO WEB" A tutti i soci verrà offerta la possibilità di avere un sito personale attraverso il quale offrire i propri servizi di traduzione e/o interpretariato all'interno del sito dell'Associazione. Il sito sarà ospitato sul sito dell'Associazione e gestito interamente dall'Associazione. Il proprietario del sito non dovrà fare altro che inviare via email dei contenuti personali in lingua italiana con relativa traduzione nella/e propria/e lingua/e di specializzazione , riguardanti le proprie esperienze professionali, i servizi offerti e il tariffario dei servizi. Anche l'aggiornamento dei contenuti , su richiesta del proprietario del sito, (max nr. 2 aggiornamenti dei contenuti annuali, inviati via email) sarà effettuato dell'Associazione. La scelta di inserire, almeno parzialmente, la traduzione dei testi è finalizzata alla indicizzazione del sito sui motori di ricerca stranieri e alla localizzazione del medesimo in paesi stranieri per ampliare i propri contatti professionali e avere visibilità anche all'estero. Il proprietario del sito riceverà i contatti e le proposte di lavoro sviluppate attraverso il modulo di richiesta di preventivi e servizi , direttamente nella propria casella di posta elettronica. I proprietari che lo desiderano potranno offrire ai visitatori la possibilità di essere contattati anche tramite Facebook, Twitter o Linkedin . E' possibile visionare una bozza del sito ancora incompleta al presente indirizzo web.................................... Ai soci che richiederanno l'attivazione del "servizio sito web" verrà richiesta la somma di euro 120,00 l'anno come rimborso spese (spese di creazione, gestione, mantenimento e aggiornamento del sito) . Dopo il primo anno il proprietario del sito potrà decidere liberamente se disattivarlo o mantenerlo. La quota prevista come rimborso spese per gli anni successivi al primo è pari ad euro 80,00. Il servizio sarà attivabile, su richiesta, a partire dal prossimo mese di aprile. 4. FORMAZIONE CONVENZIONATA A tutti i soci è offerta la possibilità di specializzarsi ulteriormente attraverso i corsi offerti dalla S.S.I.T. , Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, con sede a Pescara www.scuolainterpreti.org , www.scuolainterpetionline.com a tariffe agevolate. CORSI ATTIVABILI: - Corsi di alta formazione in traduzione specialistica a distanza (traduzione per il web, traduzione giuridico-commerciale, traduzione tecnica , traduzione medica, traduzione per il turismo). Solo per i soci la quota di partecipazione complessiva per ciascun corso è pari ad euro 400. - Corso di scrittura per il web, a distanza (in lingua italiana). Solo per i soci la quota di partecipazione complessiva è pari ad euro 200. - Corsi di alta formazione in interpretariato (" interpreti per le trattative d'affari", " interpreti turistici") Solo per i soci la quota di partecipazione complessiva è pari ad euro 400. E' possibile richiedere i programmi dettagliati dei suddetti corsi direttamente alla S.S.I.T , indirizzo email : [email protected] Il presente programma puo' subire delle variazioni e prevedere ulteriori attività aggiuntive durante in corso dell'anno. Ricordiamo agli associati che le attività associative sono sostenute da soci volontari a titolo completamente gratuito per cui sono possibili ritardi nella erogazione delle attività svolte a titolo gratuite. Cordiali saluti Piera Ammirati Segretaria I contratti tra editore e traduttore solitamente si compilano in seguito ad una contrattazione tra i medesimi. Di seguito, i traduttori alle prime armi, potranno trovare suggerimenti pratici su come tutelarsi nella contrattazione di un accordo di traduzione per l'editoria.
Ogni editore ha un modello di contratto che propone ai traduttori. Quando un traduttore riceve il contratto è bene che lo legga con attenzione per capire il significato delle varie clausole e proporre le opportune modifiche. Anche se la disparità di forza contrattuale tra una casa editrice, soprattutto se grande, e un singolo traduttore, soprattutto se inesperto, spesso costringe i traduttori ad accettare contratti fortemente sbilanciati a favore dell’editore, c’è sempre un margine di contrattazione che, per quanto piccolo, è cruciale: sia per evitare di incorrere in danni professionali ed economici sia per ottenere le migliori condizioni possibili. Il SINDACATO TRADUTTORI EDITORIALI http://www.traduttoristrade.it/, offre informazioni e tutela ai traduttori editoriali. E' possibile , inoltre, presentare all’editore il contratto di edizione di traduzione modello elaborato da STRADE. Chi avesse dubbi sulle clausole contrattuali che gli vengono proposte può inviare una richiesta all’indirizzo [email protected]. Si raccomanda, la lettura del Vademecum per traduttori editoriali e operanti in diritto d’autore per committenti diversi pubblicato da STRADE., consultare l’apposita sezione. Contratto di edizione di traduzione (commentato) Preambolo Tra …… (ragione sociale della casa editrice), in persona di ….. (nome, cognome e qualifica della persona che sottoscrive il contratto), con sede in ……. codice fiscale/partita IVA ……. (di seguito indicato come l’“Editore”) e ……. (nome del traduttore), residente a …… codice fiscale…… (di seguito indicato come il “Traduttore”) Premesso che l’Editore è titolare del diritto di traduzione, di pubblicazione e di distribuzione in lingua italiana dell’opera …… di…… (di seguito indicata come “l’opera”), in forza del contratto stipulato con …… (autore o editore straniero) in data……. si conviene e si stipula quanto segue: 1. Oggetto del contratto L’Editore affida al Traduttore, che accetta, l’incarico di tradurre dal …….. in italiano l’opera…. di …. 2. Concessione dei diritti di utilizzazione economica Il traduttore, agendo per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, concede all’Editore in via esclusiva e senza limiti territoriali i seguenti diritti di utilizzazione economica della traduzione: - i diritti esclusivi di pubblicazione della traduzione stampata in ogni forma (volume, periodico, dispense etc.). S’intende qui compresa anche la pubblicazione della traduzione, in forma integrale o ridotta, in edizioni speciali per book-club o analoghe organizzazioni, come pure la pre- o post-produzione di parti separate o dell’intera opera in antologie o su quotidiani e periodici o allegate agli stessi anche mediante licenza a terzi. Oltre ai diritti esclusivi sopraccitati, il traduttore concede all’editore i seguenti diritti esclusivi: - diritto di tradurre e diffondere la traduzione in qualsiasi lingua o dialetto; - diritto di adattare ed elaborare la traduzione, o parte della stessa per la riduzione a fumetti, per la riduzione cinematografica, teatrale, radiofonica, televisiva, in cartoni animati, in opere multimediali; - diritto di registrare la traduzione su supporti meccanici o elettronici, nonché di diffonderla attraverso tecnologie informatiche; - diritto di riproduzione vocale della traduzione tramite lettura di un singolo lettore; - diritto di concedere, anche tramite enti di gestione collettiva, licenze per la riproduzione parziale della traduzione mediante fotocopia o procedimenti analoghi; - diritto di autorizzare il prestito o il noleggio della traduzione, come pure di concedere l’esercizio di tali diritti ad organismi di gestione collettiva; - diritti di merchandising. [Questo contratto prevede la concessione di tutti i diritti esclusivi all’editore per il periodo concordato. Lo abbiamo scelto perché molti traduttori non sono consapevoli di quanti diritti rientrino in realtà nel “diritto d’autore”, definito anche “un fascio di diritti”. Secondo la legge (art. 119) ogni singolo diritto è indipendente dagli altri. L’autore ha facoltà di scegliere quali diritti accordare all’editore; può concederli tutti o solo in parte. In pratica l’elenco dei diritti concessi sarà più esteso o più ridotto a seconda della forza contrattuale del traduttore. È da consigliare all’autore e allo stesso editore, ai fini di una non equivoca interpretazione del contratto, di enumerare sempre esplicitamente uno a uno i diritti dati in concessione. Per il traduttore ciò è importante anche perché i contratti che stipulano sommariamente la cessione totale dei diritti in caso di contenzioso legale rischiano di venir interpretati (in presenza di altre clausole anomale) come contratti diversi dal contratto di edizione.] 3. Tipo di contratto e durata della cessione Il presente accordo costituisce contratto di edizione a termine. La concessione dei diritti di utilizzazione economica della traduzione elencati alla clausola 2 ha la durata di anni … (massimo 20) a decorrere dalla firma del contratto. Entro il termine di cui al comma precedente l’Editore potrà pubblicare il testo tradotto nel numero di edizioni che riterrà opportuno e utilizzarlo in ogni altra forma prevista dalla clausola 2. Per le edizioni a stampa il numero minimo di esemplari per ogni edizione non sarà inferiore a… Decorso il periodo di concessione, ove l’editore intendesse continuare la pubblicazione della traduzione, il traduttore s’impegna, a parità di condizione offerte da altri, ad accordargli la preferenza. [Nel contratto di edizione a termine, il numero minimo di esemplari per ogni edizione a stampa va indicato a pena di nullità del contratto. Non di rado, invece, tale indicazione manca.] 4. Trasferimento dei diritti a terzi Il Traduttore autorizza l’editore a concedere ad altri i diritti acquistati grazie al presente contratto, sia in tutto sia in parte, sia in Italia sia all’estero. [In genere l’editore si avoca la facoltà di subcedere a terzi i diritti acquistati; i migliori contratti riconoscono al traduttore una percentuale sul ricavo quando avviene tale subcessione di alcuni o tutti i diritti.] 5. Pacifico godimento dei diritti Il Traduttore dichiara che la traduzione è inedita; dichiara di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario e di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto; garantisce per tutta la durata del contratto il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti; assicura che la traduzione non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, facendo salvo l’editore da tutti i danni e spese che potessero derivargli; s’impegna a prestare a richiesta dell’editore la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi. Il Traduttore s’impegna per tutta la durata del presente contratto a non pubblicare o far pubblicare né in proprio, né in collaborazione con altri, né in forma anonima, né sotto pseudonimo, né con il nome di congiunti altra traduzione dell’opera oggetto del presente contratto. 6. Consegna della traduzione Il Traduttore s’impegna a consegnare la traduzione via e-mail, entro il … [Diversi contratti prevedono la consegna del dattiloscritto in forma cartacea o “su dischetto”. Quasi sempre si tratta di innocui anacronismi ma, per evitare strumentalizzazioni, è bene modificare la clausola prevedendo la semplice consegna in formato digitale via e-mail. Analoga cautela si impone per tutte le clausole relative all’esecuzione della traduzione che fanno riferimento a prescrizioni che il traduttore dichiara di conoscere quando magari non è così. Ecco un esempio: “Nell’esecuzione del lavoro il traduttore si impegna a osservare rigorosamente le specifiche tecnico-editoriali fornitegli e che dichiara di ben conoscere”. Alcuni editori dimenticano di fornire tali specifiche, salvo poi tirarle fuori per contestazioni pretestuose al momento della consegna o del pagamento.] 7. Risoluzione del contratto per inosservanza del termine di consegna In caso di mancato rispetto del termine di consegna, l’Editore potrà considerare risoluto il contratto, previo invio al Traduttore, a mezzo raccomandata A/R, di diffida ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora, alla scadenza del termine, una parte della traduzione sia stata già consegnata, l’Editore potrà considerare risoluto l’intero contratto oppure considerarlo adempiuto per la sola parte già tradotta e consegnata. Il compenso verrà proporzionalmente ridotto e l’attribuzione della paternità della traduzione avverrà secondo le modalità d’uso. 8. Accettazione della traduzione L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro 30 giorni dalla consegna. Qualora la traduzione non venisse accettata perché non conforme ai criteri stabiliti e alle indicazioni fornite dall’Editore ovvero contenesse errori di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da renderla non pubblicabile senza un’adeguata revisione, e ciò ad esclusivo giudizio dell’Editore, questi potrà a sua scelta considerare risoluto il contratto e ritenersi liberato da qualsiasi obbligo, dandone comunicazione al Traduttore, oppure affidare ad altri la revisione della traduzione. In tal caso nessuna obiezione potrà essere mossa dal Traduttore, il quale potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del suo nome; l’Editore corrisponderà al Traduttore il compenso previsto, detratto il costo della revisione. Nel caso in cui la traduzione richieda una sostanziale rielaborazionel’Editore avrà la facoltà di non indicare il nome del Traduttore o di affiancare ad esso il nome del revisore e di ridurre il compenso del Traduttore. [Una clausola del genere è inaccettabile e non di rado viene usata strumentalmente da editori in malafede per non pagare il traduttore. Questi, dopo aver lavorato mesi, rischia di vedersi arbitrariamente privare di ogni diritto, a meno di non intentare una causa legale (perché comunque il pagamento del compenso da parte dell’editore è un obbligo di legge e non una facoltà). Certi contratti prevedono addirittura che, nel caso l’editore non si faccia sentire (magari dopo aver fissato un termine per l’accettazione di mesi mentre è opportuno limitarlo a un massimo di 30 giorni), sia il traduttore a dover sollecitare l’approvazione, né fissano un limite temporale entro cui l’editore deve esprimersi. Es. “L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro 60 giorni dalla consegna. Trascorso inutilmente tale termine, il Traduttore potrà chiedere all’Editore di manifestare la sua decisione.” Per giunta alcuni editori vincolano il pagamento all’accettazione della traduzione. È chiaro che un traduttore che accetti questi termini deve mettere in conto di regalare il suo lavoro. Si raccomanda, nel caso ci si veda proporre tale clausola, di modificarla in modo da ridurre il rischio in termini accettabili. Ecco due possibilità: 1) Modifiche limitative della clausola “L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro ... giorni dalla consegna. Trascorso tale termine senza contestazioni scritte e motivate, inviate al traduttore tramite raccomandata A.R, che attestino la grave insufficienza della traduzione, questa s’intenderà accettata. Qualora la traduzione non venisse accettata perché non conforme ai criteri stabiliti ovvero contenesse errori di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da non essere pubblicabile senza una radicale revisione, l’Editore potrà affidare ad altri la revisione detraendone il costo dal compenso del traduttore per un massimo di un quarto dell’importo stabilito. In tal caso nessuna obiezione potrà essere mossa dal Traduttore, il quale potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del suo nome, mentre l’Editore avrà la facoltà di affiancare al nome del traduttore quello del revisore.” Così si dà all’editore solo la possibilità di far correggere la traduzione, dietro una sostanziale ma limitata decurtazione del compenso, senza più offrirgli la possibilità di liquidare ogni diritto del traduttore. L’editore potrà affiancare il nome del revisore a quello del traduttore ma non eliminare quest’ultimo. 2) Stipulare una data certa per l’accettazione in seguito alla visione dei primi capitoli. Es. “L’Editore si impegna ad accettare il lavoro dopo i primi due capitoli eseguiti e sottoposti alla sua attenzione dal Traduttore.”] 9. Revisione e modifiche della traduzione La revisione della traduzione avverrà mediante il contatto e la collaborazione tra il Traduttore e il revisore scelto dall’Editore. L’Editore potrà chiedere al Traduttore di apportare nella traduzione, previo consenso del Traduttore stesso, tutte le variazioni che ritenesse necessarie per migliorare l’aderenza al testo originario o la resa in italiano. Il traduttore introdurrà nel testo le modifiche concordate entro… giorni. Qualora il Traduttore non provvedesse ad apportare le modifiche richieste nel tempo previsto, senza rispondere alle richieste dell’Editore, questo potrà apportarle direttamente o farle apportare da altri, con possibilità di citarne il contributo. In tal caso il Traduttore potrà chiedere che venga omessa l’indicazione del proprio nome. 10. Visione e correzione delle bozze Il traduttore ha il diritto di vedere le bozze prima della stampa e s’impegna a correggerle con chiarezza e a restituirle entro … giorni. Trascorso il termine, l’Editore può considerare le bozze approvate per la stampa. [Uno dei diritti morali inalienabili che la legge conferisce all'autore (indipendentemente dal tipo di contratto) è il diritto all'integrità dell'opera, cioè a opporsi a qualunque modifica possa danneggiare l'opera stessa o l'onore e la reputazione dell'autore. Nel contratto di edizione, l’art. 125 della LDA definisce la correzione delle bozze come un diritto e un dovere dell'autore.] 11. Citazione del Traduttore Ai sensi del R.D. n. 1369 del 1942, art. 33, e successive modifiche, il nome del Traduttore verrà citato nel frontespizio o nella copertina del libro. La menzione del traduttore apparirà anche sul catalogo dell’Editore e nella pubblicità dell’opera da questi effettuata. [Per legge l’editore è obbligato a citare il traduttore nel frontespizio o sulla copertina del libro, citarlo solo nel colophon o in altri punti non è sufficiente. Essendo un obbligo legato al diritto morale di paternità dell’opera, vale a prescindere dal tipo di contratto firmato.] 12. Determinazione del compenso Quale compenso per la traduzione e per la concessione dei diritti di cui alla clausola 2 l’Editore corrisponderà al Traduttore la somma di … euro lordi a cartella di 1800 battute spazi inclusi. Tale somma sarà versata entro …. giorni dalla consegna del testo. [La maggior parte dei contratti di edizione di traduzione prevede solo un pagamento a stralcio ma sono in aumento i contratti che prevedono un pagamento misto. Ecco la clausola sul compenso presa da uno di questi contratti: “L’editore corrisponderà al Traduttore la somma di Euro........ ogni 2000 battute spazi inclusi. La suddetta somma è da considerarsi un anticipo non restituibile sulle seguenti royalty, che vengono riconosciute al Traduttore su ogni copia venduta (calcolata sul prezzo di copertina defiscalizzato): la percentuale del ………% (……… per cento) fino a 2000 copie la percentuale del ………% (……… per cento) dalle 2001 a 5.000 copie effettivamente vendute la percentuale del ………% (……… per cento) oltre le 5000 copie. Il rendiconto scritto disposto dall’art. 130 LDA sarà presentato al Traduttore una volta l’anno entro la fine del mese di...” Qualunque sia la forma di pagamento scelta è indispensabile che il termine decorra dalla consegna o comunque da una data certa. Mai accettare pagamenti alla pubblicazione (che potrebbe non avvenire mai) o all’accettazione della traduzione. Nel pagamento misto l’anticipo è da considerarsi la parte fissa del compenso dovuta per la creazione dell’opera su commissione, e quindi non è restituibile. Mai accettare solo royalty a titolo di pagamento.] 13. Carattere dei compensi I compensi spettanti al Traduttore sulla base del presente contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge, dal punto di vista fiscale e sostanziale, quali compensi derivanti dalla cessione dei propri diritti d’autore. 14. Copie omaggio A pubblicazione avvenuta il Traduttore riceverà gratuitamente dall’Editore 5 copie dell’opera. Avrà inoltre diritto allo sconto librario del 20% sulle copie da lui direttamente acquistate per uso non commerciale. 15. Forma delle modifiche Ogni eventuale modifica del contenuto del presente contratto sarà valida e operante solo se fatta per iscritto. 16. Autorità giudiziaria competente Solo competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto sarà il Foro della sede dell’Editore, con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente. Vengono espressamente approvate, ai sensi e agli effetti dell’art. 1341 cod. civ., le clausole n° 4 (trasferimento dei diritti a terzi), n° 7 (risoluzione del contratto per inosservanza del termine di consegna), n° 8 (accettazione della traduzione), n° 16 (autorità giudiziaria competente). [Attenzione alle clausole a doppia sottoscrizione! Il nostro ordinamento prevede una serie di norme volte a evitare che i contraenti più forti o in malafede possano approfittare dei contraenti più deboli e in buona fede. Quindi alcune condizioni del contratto, per avere efficacia, devono essere specificamente approvate per iscritto dal contraente debole. Tali clausole sono disciplinate nell’art. 1341 c.c. secondo comma. Sono considerate clausole vessatorie, e devono essere approvate specificamente per iscritto, quelle condizioni unilateralmente predisposte che stabiliscono, a favore di colui che le ha previste, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere unilateralmente dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, oppure sanciscano a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di fare contestazioni o sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Il codice civile stabilisce l’inefficacia di tali clausole ove non siano state specificatamente sottoscritte dalla parte non predisponente. Non è sufficiente la sottoscrizione globale del contratto o una sottoscrizione cumulativa relativa a tutte queste clausole ma è necessario che ciascuna sia richiamata espressamente, con indicazione del numero e del suo contenuto o anche del solo numero purché questo sia idoneo a rivelare il contenuto della clausola al contraente debole. Quindi si raccomanda al traduttore, nel firmare il contratto, di porre particolare attenzione alle clausole per cui viene richiesta la doppia sottoscrizione.] Presso ogni Tribunale sono istituiti un albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice (per il settore civile) e un albo dei Periti (per il settore penale) divisi per categorie.
Si tratta di registri nei quali sono iscritti i nomi di persone fornite di particolari competenze professionali e tecniche,e di specchiata condotta morale, alle quali il Giudice può affidare l’incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio. Il CTU quindi non esercita mai attività decisoria, che spetta esclusivamente al Giudice, ma svolge la funzione di ausiliario. Gli Albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi non sono provviste di Albi professionali, da un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati. Il Presidente del Tribunale esercita l’attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale. COSA OCCORRE FARE PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE - PERITI DEL TRIBUNALE? Per richiedere l’iscrizione all’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE - per le cause civili -(ART.13 e segg.. DISP.ATT.C.P.C.) E ALL’ALBO DEI PERITI – per le cause penali - (ART. 67 E SEGG. DISP. ATT.C.P.P.) SONO NECESSARI I SEGUENTI REQUISITI: Essere residenti in un comune della giurisdizione del Tribunale in cui si intende fare domanda; nel caso di residenza in comune diverso è necessario avere un domicilio e svolgere attività lavorativa in un comune della giurisdizione. Essere iscritti, da almeno 3 anni , ad un Ordine professionale territorialmente competente (al ruolo dei Periti ed Esperti della C.C.I.A.A. della propria città di residenza ) Per poter essere iscritti al Ruolo del Periti ed Esperti occorre far domanda e sostenere un esame presso la C.C.I.A.A. Non essere iscritti all’Albo CTU e/o all’Albo Periti di altro Tribunale. L'interessato dovrà presentare la propria domanda al Tribunale su carta uso bollo da €14,62 , presso L’UFFICIO DELL’ALBO DEI CTU E DELL’ALBO DEI PERITI che deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del cancelliere che la riceve. Alla domanda devono essere allegati: 1). Fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale. 2). CURRICULUM VITAE molto dettagliato, in carta libera, corredato da copia dei lavori effettuati (a campione),copia di incarichi (a campione) etc . nonchè copia degli eventuali titoli e documenti attestanti la propria esperienza specifica per consentire al Comitato di valutare il possesso, da parte del richiedente, della speciale consulenza tecnica richiesta dall’art. 15 disp. att.c.p.c. e dall’art.69 disp.att.c.p.p. In caso di accoglimento della/e domanda/e l’Ufficio richiederà il pagamento della prevista tassa de iscrizione di circa 170,00 per ciascun albo per il quale si è stato iscritto. Il traduttore e/o interprete dovrà comunque continuare a rinnovare l'iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti della C.C.I.A.A. per mezzo del versamento annuale. In suo difetto, verrà automaticamente cancellato dall'Albo dei CTU - Periti del Tribunale. Il giudice, quando ne avrà bisogno, consulterà l'Albo per chiamare un traduttore e/o interprete come perito o consulente. Il lavoro svolto in qualità di traduttore o di interprete del Tribunale, sfortunatamente, non è molto remunerativo. Non viene conteggiato in base al numero di cartelle/ore di lavoro o giornate, ma in VACAZIONI. Una vacazione è composta da 2 ore di lavoro effettive e la tariffa prevista per i periti e consulenti del Tribunale è pari a 14,68 euro per la PRIMA VACAZIONE (ovvero le prime 2 ore di lavoro) e 8,15 euro per la SECONDA VACAZIONE (ovvero le successive ore di lavoro) ATTENZIONE: Non sono accettate più di 4 vacazioni al giorno (per un totale di 8 ore). Questa modalità di calcolo viene applicata nella maggior parte dei casi nelle CAUSE PENALI. Per le cause civili, è il Giudice a disporre quale delle parti debba accollarsi le spese relative alla traduzione e /o al servizio di interpretariato. In questo caso presenterete una proforma applicando il vs onorario, con il 4% incluso e con IVA 20% e la Cancelleria della Sezione provvederà a mandarvi la notifica. QUAL È LA DIFFERENZA TRA UNA TRADUZIONE GIURATA E UNA TRADUZIONE ASSEVERATA? Non esiste nessuna differenza: chiunque può tradurre e asseverare (o giurare) presso l'ufficio atti notori del Tribunale (salvo conflitto di interessi), ma occorre tener presente che ci si espone PENALMENTE a tutti gli effetti. Il cancelliere non entra nel merito di chi ha eseguito nè di chi assevera la traduzione. Davanti alla sua persona chi si presenta per asseverare giura "di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni che mi sono state affidate, al solo scopo di far conoscere la verità". Poi le conseguenze sono penali, a rischio e pericolo di chi ha sottoscritto l'asseverazione. Dunque, non occorre essere iscritti all'Albo dei Consulenti o dei Periti del Tribunale per asseverare una traduzione. Occorre invece, a seconda di dove venga inviato il documento, fare legalizzare la firma del cancelliere che ha registrato l'asseverazione, presso la Procura della Repubblica della città in cui si risiede, che apporrà l'Apostilla dell'Aja (se il documento viene inviato in uno dei paesi che ha aderito alla Convezione) o la Legalizzazione (per quei paesi che non hanno aderito alla Convenzione). Sarà sufficiente portare e consegnare presso l'Ufficio Legalizzazioni e Apostille il documento che avete asseverato, senza nessun aggravio per il Cliente. Verrà legalizzata la firma del cancelliere o di chi per esso ha sottoscritto con voi l'asseverazione della traduzione. Se non sapete se il paese di destinazione del vostro documento abbia o meno aderito alla Convenzione dell'Aja, l'incaricato del suddetto ufficio provvederà a verificarlo. La legalizzazione o apostille NON E' IMMEDIATA come l'asseverazione: dovrete lasciare il documento in lingua originale e la relativa traduzione asseverata e tornare alcuni giorni dopo (l'attesa è di circa 3 giorni). Non è necessario che sia il traduttore a ritirare il plico; potrà farlo chiunque richiedendolo con il nome che avrete lasciato all'incaricato all'atto della consegna. Queste sono informazioni che spesso il Cliente, avvocati inclusi, non conoscono, quindi è dovere del traduttore esperto fornire anche questo tipo di consulenza. COME SI CALCOLA LA CARTELLA LEGALE E QUANTE MARCHE DA BOLLO SERVONO La cartella di traduzione legale è composta da 1250 battute e non 1500 (in base a questo calcolo vengono anche addebitati i costi per le marche per asseverazione, 1 per ogni 4 pagine legali (1250 battute) di € 14,62. Oltre alle pagine della traduzione è necessario conteggiare una pagina in più per il verbale di asseverazione. Quindi, si ha un documento di 4 pagine, le marche dovranno essere 2 da 14,62 euro, poiché avrete una 5ª pagina, quella appunto del verbale che la cancelleria aggiungerà come ultima. Non tutti i documenti richiedono l'apposizione delle marche, per esempio le traduzioni dei documenti per uso adozione o separazione o divorzio. Poiché però non esiste una vera e propria regola, conviene che il traduttore si rechi presso l'Ufficio Atti Notori ed Asseverazioni e chieda direttamente al Cancelliere o al segretario (oppure telefoni) onde evitare di acquistare inutilmente le marche. Inoltre, è necessario ricordare che esiste un compenso per il servizio di asseverazione di un documento originale, un compenso per l'asseverazione di altre copie conformi e anche per la presentazione presso la Procura della Repubblica per la legalizzazione della firma. Appare evidente che risulta molto più remunerativo, oltre che semplice nella procedura, asseverare le traduzioni individualmente anziché iscriversi presso i tribunali; fermo restando che , in tal caso, i clienti bisogna cercarseli da sé. A.T.I. - Associazione Traduttori e Interpreti |
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Giugno 2019
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